Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-01-2011) 09-06-2011, n. 23196

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 13.1.2010 la Corte di Appello di Napoli confermava nei confronti di V.L. la sentenza emessa dal Tribunale di Nola in data 30.4.2008 con la quale l’imputato era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 110 c.p., art. 635 c.p., comma 2, n. 3 e art. 625 c.p., n. 7.

Per tale reato era stata inflitta la pena di mesi uno giorni dieci di reclusione con la sospensione condizionale, previa applicazione delle generiche ritenute equivalenti e tenuto conto della diminuente del rito abbreviato.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo la carenza e contraddittorietà della motivazione.

A riguardo evidenziava che la sentenza impugnata aveva aderito alla motivazione resa dal primo giudice, senza rilevare ed approfondire le richieste della difesa, che riguardavano la mancanza di prove di un concreto apporto causale fornito dal V. alla condotta illecita contestata.

Nella specie si era verificato che l’azione delittuosa era stata compiuta all’interno di un istituto scolastico,nel quale l’imputato si era introdotto insieme al minore – R.F., dove erano stati infranti i vetri delle porte antincendio,ed era stato disperso il liquido degli estintori(che erano stati prelevati presso i locali abbandonati della Pretura di Marigliano).

La difesa riteneva che dalle dichiarazioni rese dal minore, fosse emerso che in realtà la condotta era stata realizzata da costui come una "bravata", senza alcuna influenza da parte dell’imputato odierno ricorrente.

Peraltro la difesa censurava la motivazione della Corte territoriale, per non aver ritenuto la mera "connivenza" del V., nonchè per avere escluso la applicazione dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p., comma 1, e dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, oltre che per avere omesso di valutare la richiesta difensiva di ritenere prevalenti le attenuanti generiche.

Per tali motivi chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

La Corte rileva l’inammissibilità del ricorso.

Invero la difesa ha formulato le censure attinenti ai vizi di carenza e contraddittorietà della motivazione,in base ad argomentazioni in fatto, peraltro generiche nel contenuto, e del tutto prive di fondamento, avendo la Corte reso motivazione puntuale in ordine a ciascuna richiesta avanzata dall’appellante, sottolinenando che le doglianze difensive non erano diverse da quelle prospettate innanzi al primo giudice,onde appare corretto il richiamo del giudice di appello alla motivazione della sentenza impugnata,consentito dai canoni giurisprudenziali di legittimità,specificamente richiamati in sentenza.

Nè possono assumere rilevanza le argomentazioni svolte dalla difesa al fine di evidenziare le intenzioni del giovane imputato,dato che la condotta criminosa resta validamente accertata in tutti gli elementi costitutivi,non smentiti da alcun dato addotto in dibattimento(vi fu infatti l’arresto in flagranza di reato,e l’imputato aveva ammesso le proprie responsabilità).

La motivazione inerente alla riduzione di pena,negata dai giudici del gravame, ritenendo congrua quella inflitta dal primo giudice,vale a rendere – sia pure implicitamente – evidente la motivazione circa il diniego del giudizio di prevalenza delle generiche.

Ugualmente dicasi per il mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 114 c.p., comma 1 e dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, sulle quali vi è specifica e adeguata motivazione che non può essere censurata,atteso che – ai fini della concessione della attenuante ex art. 62 c.p., n. 4 è necessario dimostrare la particolare tenuità del danno,che attiene al valore economico delle cose oggetto di danneggiamento,che nella specie,essendo porte antincendio avevano struttura di per sè dotata di valore in concreto non minimo.

Meramente postulata è la sussistenza della minima partecipazione, ove si consideri la coesione della condotta ed il contributo causale paritario prestato dal V., alla stregua di quanto argomentato dalla Corte di merito.

Nè va taciuta la singolarità delle deduzioni difensive,in assenza di precisi riscontri probatori, attesa la minore età del correo.

La sentenza risulta infine correttamente motivata anche con riferimento alla esclusione del beneficio della non menzione.

In conclusione i motivi devono ritenersi manifestamente infondati e deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende,che si determina in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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