T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 13-06-2011, n. 5215

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che parte ricorrente (che è la vedova del Gen. Uccella) si è gravata, col ricorso in epigrafe, avverso il provvedimento del 12.2.2006 col quale il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza, dalla medesima ricorrente avanzata, per il riconoscimento dello status di vittima del dovere del coniuge, fu Gen. Uccella;

– che l’evocata amministrazione non si è costituita in giudizio;

– che in data 26.4.2011 parte ricorrente ha depositato dichiarazione sottoscritta da essa stessa e dal proprio procuratore di rinuncia al ricorso come sopra introdotto, per sopravvenuta carenza di interesse;

– che la predetta dichiarazione di rinuncia risulta ritualmente notificata all’intimata amministrazione in data 14.3.2011 che, neanche a seguito di tale comunicazione, si è costituita in giudizio;

– che, per quanto sopra, questo Giudice rimane tenuto e prendere atto dell’intervenuta rinuncia al ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ai sensi dell’art.35 c.2 lett. c) del C.p.a. (Codice del processo amministrativo), a dichiarare estinto il giudizio;

– che, avuto riguardo alle circostanze sopra delineate, le spese di lite debbono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) preso atto della rinuncia al ricorso in epigrafe, dichiara, ai sensi dell’art. 35 c.2 lett. c) del C.p.a. (Codice del processo amministrativo) estinto il giudizio con lo stesso ricorso introdotto.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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