Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-10-2011, n. 21221 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte:

quanto segue:

La Girling Limited ha proposto, con atto notificato il 23.6.03, ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 763/03 resa nel procedimento n. 2583/00 che contrapponeva la ricorrente alla Forma srl, alla IBC srl, alla Rofren di S. Romano, alla Simer srl, al fallimento Sepma ed al fallimento Ala spa;

Hanno resistito con controricorso le sole società Forma, IBC, Rofren e Simer La Girling ltd. ha depositato in cancelleria atto di rinuncia agli atti del giudizio notificato alle controricorrente e da queste ultime accettato.

Il P.G. ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio.

Il processo va pertanto dichiarato estinto per rinuncia senza che vi sia luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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