Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-10-2011, n. 21464 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

‘Avv. Abbate.
Svolgimento del processo

Le parti in epigrafe ricorrono per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello che, liquidando Euro 7.000,00 per ciascuno per anni sette di ritardo, ha accolto parzialmente il loro ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al TAR del Lazio dal giugno 1995 e non ancora definito alla data di presentazione dei ricorsi (11.6.2007).

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 1173 c.c., per avere il giudice del merito liquidato gli interessi a far tempo dalla data della pronuncia e non da quella della domanda.

La censura è fondata in quanto è principio già affermato dalla Corte quello secondo cui "Atteso il carattere indennitario dell’obbligazione nascente dall’accoglimento della domanda di danni conseguenti alla irragionevole durata del processo (ex L. n. 89 del 2001) gli interessi legali sulla somma liquidata decorrono dalla data della domanda di equa riparazione, stante la regola che gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e di liquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria" (Cassazione civile, sez. 1^, 17 giugno 2009, n. 14072).

Il secondo motivo con il quale su censura la liquidazione delle spese è assorbito, dovendosi procedere a nuova liquidazione sul punto.

Il ricorso deve dunque essere accolto e cassato il decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto determinata la data di decorrenza degli interessi da quella della presentazione della domanda.

Le spese della fase di merito seguono la soccombenza, tenuto conto del principio enunciato in tema di abuso del processo (Cass. civ., 3 maggio 2010, n. 10634). Quelle del giudizio di legittimità possono essere compensate per due terzi in considerazione dell’oggetto del ricorso.
P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo ne merito, determina dalla domanda la data di decorrenza degli interessi sulla somma liquidata; condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 2.376,00 di cui Euro 801,00 per diritti e Euro 1.525,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge e di un terzo di quelle della fase di legittimità che liquida, per l’intero, in complessivi Euro 600,00 di cui Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese di entrambi i gradi distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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