T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 13-06-2011, n. 5210 Strade pubbliche e private

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo del giudizio R.S. S.r.l. facendo seguito ad alcune segnalazioni del Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Lazio, il 24.11.2009 ha richiesto al Prefetto di Roma di intervenire per il ripristino della strada che da via Pozzo Badino porta a Monte Gennaro Vetta, in località Palombara Sabina (RM). La sicurezza di tale strada – che è l’unica via di accesso agli impianti radiotrasmittenti ivi collocati – è di vitale importanza per consentire l’effettuazione dei controlli dei suddetti impianti diretti non soltanto a garantire il servizio di comunicazione ma anche la sicurezza del volo degli aeromobili, che potrebbe essere messa in pericolo da interferenze.

La ricorrente ha evidenziato che dopo due riunioni tenutasi il 3.2.2010 ed il 15.3.2010 presso la Prefettura di Roma, nessuna concreta misura è stata adottata per il ripristino della suddetta strada.

Con lettera 30.12.2010, R.S. S.r.l. ha, quindi, rinnovato al Prefetto di Roma l’istanza tesa ad adottare in via sostitutiva, ex art. 54, commi 4 e 11, del d.lgs. n. 267/2000, provvedimenti idonei a mettere in sicurezza la strada indicata, stante l’inerzia delle Amministrazioni competenti (Comune di Palombara Sabina, Ente Parco dei Monti Lucretili, Comune di Marcellina, Comune di San Polo dei Cavalieri).

Poiché il silenzio protrattosi per mesi equivale a rifiuto di provvedere, R.S. S.r.l. ha affermato l’illegittimità dell’inerzia posta in essere dalla Prefettura di Roma, che ha il dovere di intervenire quando, come nella fattispecie, la sicurezza di una strada è in pericolo.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

All’udienza del 26 maggio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione

In via preliminare, il Collegio osserva che il meccanismo del silenzio, nel "rito speciale" oggi disciplinato dall’art. 117 del D. Lgs. 2.7.2010, n. 104, è diretto ad accertare se l’inerzia serbata da una pubblica amministrazione in ordine all’istanza del privato violi, o meno, l’obbligo di adottare il provvedimento esplicito, richiesto con l’istanza stessa (in generale, Cons. Stato, Ad. Plenaria, 9 gennaio 2002 n. 1). Perciò, scopo del ricorso contro il silenzio rifiuto è quello di ottenere un provvedimento esplicito dell’Amministrazione, che elimini lo stato di inerzia ed assicuri al privato una decisione che investe la fondatezza o meno della sua pretesa (ex multis: Cons. Stato: Sez. VI 10 giugno 2003 n. 3279; Sez. V 12 ottobre 2004 n. 6528; Sez. V 26 aprile 2005, n. 1913; Sez. V 5 febbraio 2007, n. 457).

Sul piano sostanziale, il giudizio sul "silenzio" si collega al "dovere" delle amministrazioni pubbliche di concludere il procedimento "mediante l’adozione di un provvedimento espresso", nei casi in cui esso "consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio" (Cons. Stato, Ad. Plen. 9 gennaio 2002, n. 1). Ciò significa che il dovere dell’amministrazione di provvedere sull’istanza del privato non può essere desunto dall’esistenza di un meccanismo processuale inteso a rimuovere l’inerzia dell’amministrazione ad esercitare i poteri ad essa attribuiti dalla legge, ma deve preesistere sul piano sostanziale, nel senso che deve trovare fondamento in una norma che imponga all’amministrazione, direttamente o indirettamente, di adottare il provvedimento richiesto. A prescindere dall’esistenza di una specifica disposizione normativa impositiva, l’obbligo di provvedere sussiste anche in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento (cfr.: Cons. Stato Sez. V 1531991 n. 250), cioè in tutte quelle ipotesi in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) di quest’ultima (cfr.: Cons. Stato Sez. V 22111991 n. 1331).

Nella fattispecie, il dovere della Prefettura di Roma si rinviene nel D.Lgs. 1882000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) ed, in particolare, nell’articolo 54 (Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale) il quale stabilisce, tra l’altro, che "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione" (comma 4) e che "nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato….., il prefetto può intervenire con proprio provvedimento" (comma 11).

Nella fattispecie, R.S. S.r.l., lamentando una situazione di criticità della strada sopra indicata, con diverse sollecitazioni – sin dal 24.11.2009 e, da ultimo, con lettera del 30.12.2010 – ha chiesto al Prefetto di Roma di intervenire in via sostitutiva (ex art. 54, co. 11, del d.lgs. n. 267/2000), per ripristinare la strada che da via Pozzo Badino porta a Monte Gennaro Vetta (località Palombara Sabina), rappresentando che si tratta dell’unica strada di accesso agli impianti radiotrasmittenti ivi collocati.

Dagli atti di causa emerge che la Prefettura non è rimasta inerte, essendosi attivata sin dal febbraiomarzo 2010 convocando una conferenza di servizi alla quale hanno partecipato gli enti interessati. Tale conferenza, però, ha avuto un esito interlocutorio e, quindi, non sono state assunte specifiche determinazioni in relazione all’istanza della Società ricorrente finalizzata ad ottenere l’intervento sostitutivo del Prefetto di Roma per ripristinare la strada.

Con memoria e atti depositati il 12.4.2011, l’Avvocatura Generale dello Stato ha rappresentato che la Prefettura di Roma, pur essendosi attivata, ha ritenuto di non assumere provvedimenti in considerazione della complessità della vicenda e del numero delle Amministrazioni coinvolte.

E’ ovvio, alla luce di quanto stabilito dall’articolo 2 della legge n. 241 del 1990, che gli atti endoprocedimentali (quale la conferenza di servizi indicata), la complessità della vicenda ed il numero delle Amministrazioni coinvolte, non fanno venire meno l’obbligo dell’Amministrazione di concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato su istanza di R.S. S.r.l..

Pertanto, posto che non è stato contestato che il procedimento è stato avviato da tempo con istanza del 24.11.2009 (cui ha fatto seguito la conferenza di servizi del 3 febbraio e 15 marzo 2010) ed è pacifico in causa che sia scaduto il termine di conclusione dello stesso (atteso l’apprezzabile tempo trascorso dal suo avvio) il Collegio ritiene di dover dichiarare l’obbligo della Prefettura di Roma di concludere il procedimento, adottando un provvedimento espresso e motivato in ordine alle istanze della ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente decisione.

Quanto al contenuto del provvedimento, ritiene il Collegio di non avere elementi per potersi spingere sino alla verifica del contenuto dell’obbligo di provvedere, in relazione alla situazione sostanziale posta a fondamento del ricorso e dell’istanza di parte ricorrente, risultando siffatta verifica molto complessa ed avendo l’Amministrazione competente un’ampia potestà discrezionale da esercitare.

Conclusivamente, fermo restando il potere amministrativo di valutare la fondatezza della pretesa dedotta da R.S. S.r.l., il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato sotto il profilo della illegittimità del silenzio dell’Amministrazione e debba essere accolto nei sensi e nei limiti sopra indicati.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto, ordina al Prefetto di Roma di provvedere sull’istanza proposta dalla ricorrente Società di intervenire in via sostitutiva ex art. 54, co. 11, del d.lgs. n. 267/2000, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza;

– condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi 2.000,00 (duemila/00) euro;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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