Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-12-2010) 09-06-2011, n. 23317 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

i del PG Dott. Gialanella Antonio, che conclude con inammissibilità.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione M.B., per tramite del difensore, avverso l’ordinanza emessa in data 16 luglio 2009 dalla Corte d’appello di Napoli con la quale gli era stata liquidata, a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione protrattasi per giorni 289, la somma complessiva di Euro 100.000. Lamenta la difesa il vizio di omessa e contraddittoria motivazione che ha condotto la Corte d’appello a quantificare in misura insufficiente – in ragione di Euro 31.848,02 – l’importo dell’indennizzo, equitativamente determinato, relativo alle conseguenze patrimoniali personali e famigliari dall’istante subite a cagione dell’ingiusta detenzione sofferta.

La Corte d’appello non ha minimamente considerato gli ulteriori pregiudizi, patiti dall’istante e specificamente indicati nella domanda di riparazioni, derivanti:

1. dallo strepitus fori connesso alla vicenda cautelare che ha colpito il M. quale Vice-sovrintendente della Polizia di Stato in servizio alla Questura di Napoli, con significativo discredito proprio e dei famigliari;

2. dal lungo periodo di sospensione temporanea dal servizio (con impossibilità per l’istante di percepire altro reddito non essendogli consentito svolgere alcun altra-attività) protrattosi ben oltre la cessazione del periodo di custodia cautelare cui aveva fatto seguito il trasferimento ad altra sede di servizio;

3. dalle patologie sofferte personalmente dall’istante e dai famigliari quale specifiche voci di danno, comprovate dalle produzioni documentali in atti.

Con memoria di costituzione l’Amministrazione convenuta conclude per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso attesa la congruità della somma di Euro 100.000 liquidata all’istante dalla Corte d’appello, ex se comprensiva di tutte le ulteriori voci di danno patite.

Con ulteriore memoria in atti ha evidenziato il ricorrente che questa stessa Corte – 4 Sezione penale con sentenza in data 14 luglio 2009 aveva rigettato il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, giudicando infondate le censure di "spropositata ed illegittima liquidazione" cui aveva fatto luogo, con altra analoga ordinanza, la stessa Corte d’appello di Napoli che, nei confronti di coimputato del M., aveva proceduto a liquidare in via equitativa, un importo maggiore con valenza indennitaria anche dei pregiudizi derivanti dal periodo di sospensione dal servizio.

Il ricorso è fondato e merita, per quanto di ragione, accoglimento.

Giova premettere che, come precisato dal ricorrente nell’incipit dello stesso atto, la proposta impugnazione dell’ordinanza emessa in data 16 luglio 2009 della Corte d’appello di Napoli è "limitata al quantum debeatur relativo alle conseguenze patrimoniali, personali e famigliari" del periodo di ingiusta detenzione sofferta, indicate dal ricorrente in Euro 31.848,02 ovvero alla differenza tra la somma complessiva liquidata in Euro 100.000 e quella di Euro 68.151,98 calcolata su base aritmetica, moltiplicando l’importo pro / die di Euro 235,82 per il totale dei giorni di detenzione in carcere subita pari a Euro 289. Invero, nell’esercizio del potere di liquidazione equitativa, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità al Giudice della riparazione ai fini di provvedere all’indennizzo di tutte le ulteriori conseguenze pregiudizievoli conseguenti al periodo di carcerazione preventiva ingiustamente sofferta, sotto il profilo personale, famigliare, patrimoniale, morale diretto o mediato, oltre all’applicazione del parametro puramente aritmetico, la Corte d’appello ha omesso di verificare, alla stregua del corretto esercizio degli apprezzamenti discrezionali,alla stessa demandati, se e quale potenziale incidenza abbiano rivestito, agli effetti dell’esaustivo ristoro su base indennitaria dell’integrale pregiudizio sofferto dal M., le ulteriori "voci di danno", in narrativa precisati, sui quali, à termini della domanda di riparazione proposta e della relativa documentazione allegata, era stata chiamata a pronunziarsi. Ne consegue l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla stessa Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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