T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 13-06-2011, n. 5209 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 21 novembre 2008, con bando pubblicato sulla G.U. 4^ serie speciale n. 93 del 28 novembre 2008, veniva indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di 907 Allievi Agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell’art. 16, della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scadeva in data 29 dicembre 2009. G.R. presentava domanda di partecipazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. Egli veniva ammesso a sostenere la prova d’esame, di cui all’art. 13, del D.M. 28 aprile 2005, n. 129. In data 30 giugno 2009, il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III – Attività Concorsuali per il Personale, comunicava al ricorrente che aveva "superato la prova scritta con la votazione di 7,375 decimi" e che, dunque, avrebbe dovuto "presentarsi il giorno 25 settembre 2009 (…)per essere sottoposto alle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali previsti dal bando di concorso". Pertanto, alla data indicata, il ricorrente si presentava per sostenere le prove psicofisiche. che superava. Ai sensi degli artt. 30 e 31, del DRR. 23 dicembre 1983, n. 903, dell’art. 16, del D.M. 129/2005 e dell’art. 9 del bando di concorso, venivano ammessi a sostenere le prove attitudinali (tests e colloquio individuale con un componente della Commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali) solo i candidati che avessero superato le prove di efficienza fisica e gli accertamenti dell’idoneità fisica e psichica. Dopo aver sostenuto i tests attitudinali ed un primo colloquio con un componente della Commissione, il ricorrente veniva sottoposto ad un secondo colloquio in sede collegiale. Ai sensi dell’art. 9, comma 8, del bando di concorso, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 31, DPR n. 903/1983 e dall’art. 5, del D.M. n. 129/2005, il secondo colloquio collegiale viene disposto, a seguito di richiesta da parte del selettore (ex art. 5, DM 129/2005, comma 5, secondo periodo), qualora il candidato abbia superato con esito positivo i tests attitudinali, ma abbia ottenuto un risultato negativo al primo colloquio (ex art. 5, DM 129/2005, comma 5, penultimo periodo). Nel caso di specie, non si conoscono le ragioni che hanno indotto la Commissione a sottoporre il ricorrente al secondo colloquio, ma, in ogni caso, quest’ultimo deve aver avuto esito negativo considerato che in data 1 ottobre 2009, la Commissione redigeva il verbale n. 31 relativo alle prove attitudinali, con il quale lo giudicava non idoneo sotto il profilo attitudinale. A seguito di istanza di accesso, al ricorrente veniva consegnata, tra l’altro, copia del decreto datato 13 novembre 2009, con il quale il Direttore Centrale per le Risorse Umane escludeva il ricorrente dall’arruolamento quale allievo agente di Polizia di Stato, di cui al concorso pubblico de qua.

Con motivi aggiunti depositati in data 20.1.2010, ritualmente notificati, la parte ricorrente ha impugnato: – il decreto datato 11.12.2009, n. 333B/12 E.2.08 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori del concorso; – i risultati ottenuti e le valutazioni espresse nella "scheda di profilo individuale per i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia" compilata il 1° ottobre 2009; – verbali delle prove attitudinali e del colloquio collegiale.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

Con ordinanza n. 491 del 28 gennaio 2010 il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente.

Con ordinanza n. 2757/2010 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza cautelare citata.

Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.

All’udienza del 26 maggio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente, il Collegio osserva che per la definizione della causa dovrebbe essere integrato il contraddittorio processuale nei confronti di tutti i 1258 candidati inclusi nella graduatoria definitiva approvata con il d.m. 11.12.2009. Tali soggetti, infatti, con riferimento al caso di specie, in cui il nominativo del ricorrente non figura nella graduatoria degli idonei, devono essere considerati contraddittori necessari avendo un interesse qualificato alla conservazione della posizione occupata in seno alla graduatoria: interesse che verrebbe leso per effetto dello scorrimento determinato dall’eventuale accoglimento del ricorso.

Tuttavia, il Collegio, considerando il ricorso manifestamente infondato, ritiene di dover procedere ai sensi dell’articolo 49, secondo comma, c.p.a., omettendo di integrare il contraddittorio e definendo il giudizio con sentenza in forma semplificata, ex art. 74 c.p.a..

2. Sempre in via preliminare, il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dall’Amministrazione resistente affermando l’omessa notificazione dello stesso ad almeno un controinteressato.

Al riguardo, va considerato che al momento della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio (30.11.2009) la graduatoria concorsuale (approvata con d.m. 11.12.2009) non si era ancora perfezionata e non era ancora stata pubblicata, sicchè, correttamente, il ricorrente ha provveduto ad evocare in giudizio Foccis Marcello (9° nella graduatoria finale), Miccolis Giandomenico (non presente nella graduatoria finale) e Coccaro Antonello 938° nella graduatoria finale), notificandogli la memoria recante motivi aggiunti depositata il 20 gennaio 2010, contenente l’impugnazione della graduatoria finale e la trascrizione del ricorso.

3. Ciò posto, va osservato che avverso gli atti impugnati il ricorrente – con il ricorso introduttivo del giudizio e con memoria depositata il 20 gennaio 2010 recante motivi aggiunti – ha proposto i seguenti motivi di ricorso.

A) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, DPR n. 903/1983, dell’art. 5, D.M. n. 129/2005 e dell’art. 9 del bando di concorso; incompetenza; violazione del principio di legalità e tipicità degli atti amministrativi. Il decreto di esclusione dei candidati dichiarati non idonei dalla Commissione è stato emanato da un organo incompetente in quanto, ai sensi degli artt. 5, comma 9, del DM n. 129/2005, e 9, comma 9, del bando, l’esclusione dal concorso avrebbe dovuto essere disposta con decreto motivato del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ed, invece, nella fattispecie l’atto è stato adottato con decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane.

B) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, DPR n. 903/1983, dell’art. 5, D.M. n. 129/2005 e dell’art. 9 del bando di concorso; incompetenza; violazione del principio di legalità e tipicità degli atti amministrativi. Va ritenuto illegittimo anche il verbale di notifica con il quale il collaboratore amministrativo Rosella Petrucci, nella sua qualità di Segretario della Commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali, ha comunicato che la predetta Commissione avrebbe espresso il giudizio di non idoneità del ricorrente ad essere reclutato quale allievo Agente della Polizia di Stato, in quanto tale semplice comunicazione non può integrare un provvedimento di esclusione, posto che, ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso, in conformità all’art. 5, DM n. 129/2005 "il giudizio espresso dalla Commissione per l’accertamento dei requisiti psicofisici ovvero della Commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza".

C) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, DPR n. 903/1983, dell’art. 5, D.M. n. 129/2005, dell’art. 9 del bando di concorso e 3 della legge n. 241/1990; difetto di motivazione; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica; violazione degli artt. 24, 103 e 113 Cost.. Il verbale n. 31 reca il giudizio di non idoneità del ricorrente limitandosi ad affermare "tenuto conto dei risultati conseguiti nelle prove attitudinali e delle risultanze del colloquio cui i 30 candidati sono stati sottoposti a norma dell’art. 5 del DM 28.05.2005, n. 129". L’atto ed il giudizio in esso contenuto risultano, quindi, non motivati, così come carenti di motivazione sono il verbale di notifica ed il decreto di esclusione.

D) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4. DM n. 198/2003; illogicità e contraddittorietà della motivazione. L’idoneità attitudinale deve essere accertata ogni qualvolta sussistano i requisiti attitudinali indicati nella Tabella 2, richiamata dall’art. 4, del DM n. 198/2003. Nel caso di specie il ricorrente possiede le qualità elencate nella norma indicata, come accertato dalla Psicologa dell’Istituto presso il quale il ricorrente ha partecipato ad un corso di preparazione al concorso (cfr. doc. 6).

E) Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 4, DM n. 129/2005, e 9 del bando di concorso; incompetenza; invalidità derivata. Gli atti e provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto le prove attitudinali sono state tenute e valutate da una Commissione non regolarmente costituita. La Commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali, infatti, nominata con decreto del Capo della Polizia del 13 luglio 2009, era così composta: Dirig. Sup. T. Psic. Francesco FERRI – Presidente; Dirig. Tecn. C. Psic. Maurizio BASCHINI Componente; Dirig. Tecn. C. Psic. Linda SPAGNA Componente; Dirig. Tecn. C. Psic. Gabriella PERCUOCO Componente; V.Q.A. Claudia DIPERSIO Componente. Quale segretario è stato nominato il Collaboratore Amministrativo Rosella PETRUCCI. La sottocommissione nominata dal Capo della Polizia era costituita dai seguenti componenti: Gaetano CAMPILONGO, Sandro LUZI, Alessandra ORTENZI e Marina Graniero, segretario, Dina FORMISANO. Per sopperire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti dei componenti delle Commissioni sono stati nominati i seguenti componenti supplenti: Laura PALAZZUOLI, Loredana CAMPOROTA, Antongiulio CASSANDRA, Antonio MASALA, Luigia DE ASTIS, Antonello MEI e Massimo FRANCESCHILLi. Come si evince dal verbale n. 31, le prove attitudinali, invece, si sarebbero svolte avanti e sarebbero state giudicate da una Commissione composta, tra gli altri, dal V.Q.A. Emilio BASILE, che non risulta tra i Componenti nominati con il decreto indicato.

F) violazione e falsa applicazione degli artt. 31, DPR n. 903/1983, 5, comma 6, DM n. 129/2005, e 9 del bando; invalidità derivata. I provvedimenti impugnati risultano illegittimi anche perché nel caso di specie, non risulta che i tests siano stati predisposti in vista della specifica selezione; predisposti in relazione alle esperienze di istituti specializzati; approvati con decreto del Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza su proposta del Direttore centrale per le risorse umane. I vizi dei tests si ripercuotono, in via derivata, anche sulla valutazione del ricorrente.

G) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, DM n. 198/2003; illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il giudizio di non idoneità è illegittimo in quanto, da una parte, non è stato redatto il verbale del colloquio individuale svolto alla presenza del Perito selettore e, dall’altra, le motivazioni fornite nell’ambito del colloquio collegiale sono carenti e incomplete. Per la maggior parte delle prove psicoattitudinali la Commissione si è limitata ad indicare esclusivamente punteggi numerici, peraltro, incongrui e contraddittori. Assegnati secondo criteri non uniformi per ciascuna prova.

H) Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, del DPR n. 903/1983. la norma richiamata è stata violata in quanto non è stato redatto il verbale del colloquio individuale svolto alla presenza del Perito selettore.

I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 31, DPR n. 903/1983, 5, DM n. 129/2005, 9 del bando di concorso, e 3 l.n. 241/1990. I provvedimenti impugnati sono illegittimi perché la Commissione non ha fissato e indicato i criteri di valutazione utilizzati al fine di assegnare i punteggi.

L) Invalidità derivata. Dai vizi degli atti endoprocedimentali deriva l’invalidità di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e con memoria depositata il 20 gennaio 2010 recante motivi aggiunti.

4. L’Amministrazione si è difesa in giudizio depositando note e documenti relativi alla vicenda, contestando le censure avanzate dalla parte ricorrente, affermando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

5. Il Collegio – sulla base dell’esame della disciplina applicabile alla fattispecie e di quanto emerge dalla documentazione prodotta in giudizio – ritiene che le censure avanzate dal ricorrente siano infondate per le ragioni di seguito esposte.

5.1. In primo luogo, per quanto riguarda l’incompetenza dell’Organo che ha adottato il provvedimento di esclusione, va rilevata l’infondatezza della censura, posto che (come emerge dalle premesse del decreto di esclusione, nel quale si legge "Visto il decreto del Capo della Polizia datato 27 marzo 2008, con il quale viene delegata al Direttore Centrale per le Risorse Umane la firma dei decreti di approvazione delle graduatorie e di dichiarazioni dei vincitori dei concorsi per I "accesso ai ruoli della Polizia di Stato") il decreto del Capo della Polizia datato 27 marzo 2008, con il quale il Capo della Polizia ha delegato al Direttore Centrale per le Risorse Umane la firma dei decreti di approvazione delle graduatorie e di dichiarazioni dei vincitori dei concorsi per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato (emanati ai sensi degli artt. 14, DM n. 129/2005 e 12 del bando di concorso) ha una ampiezza tale da includere la competenza ad adottare anche provvedimenti di esclusione basati su giudizi di non idoneità espressi dall’Organo tecnico.

5.2. Ciò posto, va rilevato che il bando di concorso relativo alla procedura selettiva de qua prevedeva, tra l’altro, lo svolgimento di accertamenti preordinati alla verifica dell’idoneità attitudinale dei candidati, articolando la relativa valutazione in diverse fasi. Tale accertamento si sostanzia nello svolgimento di prove (in particolare, test, questionari, colloquio individuale) tendenti ad accertare oggettivamente il possesso delle dei requisiti necessari per un positivo inserimento nell’Amministrazione. La ratio delle disposizioni che disciplinano tali accertamenti riservandoli espressamente ad una struttura specializzata nel settore del reclutamento, è quella di consentire che le selezioni siano univocamente indirizzate alla scelta dei soggetti non solo meritevoli, da un punto di vista culturale, professionale e sanitario, ma, soprattutto, particolarmente versati, siccome riconosciuti idonei alla stregua dello speciale profilo da rivestire, nello svolgimento dei delicati ed impegnativi compiti ad esso connessi. Non tutti gli aspiranti al ruolo specifico, seppure definibili soggetti psichicamente normali, e come tali idonei ad un soddisfacente inserimento nel mondo del lavoro, possiedono la necessaria propensione alla specifica attività, emergendo, dall’esame dei punti sopra elencati un profilo dell’aspirante quale risultante di compositi aspetti attitudinali da riscontrare in un unico soggetto, che dunque deve dimostrare di possederli tutti indistintamente.

In linea con la consolidata giurisprudenza sul punto, le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero (come nel caso in esame) attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto. Infatti, le selezioni per l’arruolamento nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia devono necessariamente prevedere l’accertamento del possesso dell’attitudine all’espletamento degli specifici compiti connessi all’inserimento nelle stesse degli aspiranti, anche sotto il profilo psicoattitudinale: precisandosi che le relative indagini, pure tipica espressione di discrezionalità tecnica, attengono al merito dell’azione amministrativa (rimanendo riservato solo agli organi tecnici, come individuati dalle norme applicabili alle stesse procedure selettive, il potere di valutare la sussistenza o meno dell’idoneità indicata dalla legge quale presupposto per l’arruolamento, alla stregua delle cognizioni, pure tecniche, di settore). L’indagine del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dei giudizi espressi in relazione all’idoneità psicoattitudinale dei candidati ad arruolamenti del genere va limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 1998 n. 1392; T.A.R. Lazio, sez. Ibis, 28 agosto 2001 n. 7055 e 18 agosto 2003 n. 7145).

5.3. Dalla documentazione versata in atti dal ricorrente e dall’Amministrazione resistente, emergono le ragioni che hanno determinato la negativa valutazione del ricorrente sotto il profilo dell’assenza dei requisiti attitudinali richiesti dalla pertinente normativa concorsuale. In particolare, a seguito dello svolgimento delle diverse tipologie di indagini precedentemente previste, è emersa l’insufficienza dei requisiti attitudinali del ricorrente, risultando alcuni indici non adeguati allo specifico profilo professionale.

Ribaditi i limiti intrinseci alla latitudine estensiva del sindacato giurisdizionale di legittimità rimesso all’adito organo di giustizia amministrativa, osserva la Sezione che dal giudizio impugnato, sia pure sinteticamente espresso, è possibile evincere le ragioni che hanno determinato la negativa determinazione in ordine alla valutazione dell’idoneità del ricorrente, sotto il profilo attitudinale, ai fini della partecipazione alla selezione de qua. Né lo svolgimento del descritto iter procedimentale – corrispondente alle relative prescrizioni di disciplina – dimostra la presenza di elementi inficianti il giudizio di non idoneità.

5.4. Nel caso in specie, come correttamente osservato dall’Amministrazione resistente, la competente Commissione ha sottoposto il ricorrente ai tests collettivi ed individuali, nonché ad un primo colloquio della durata di 15 minuti, effettuato da uno dei direttori tecnici psicologi, membro della Commissione (come si evince dalla lettura della scheda di profilo individuale). Nel corso del primo colloquio il funzionario selettore ha delineato un quadro comportamentale del ricorrente, tale da consentirgli una corretta interpretazione dei risultati conseguiti nei tests e la loro attendibilità. Successivamente, la Commissione ha proceduto ad un secondo colloquio, su richiesta del Selettore, come previsto dall’art. 5 del D.M. 28.4.2005, n. 129, in seduta plenaria, volto ad approfondire gli aspetti negativi emersi nel corso del primo colloquio. I risultati conseguiti dal candidato nelle prove attitudinali sono stati, poi, integrati con le risultanze ottenute proprio dai due colloqui.

Alla luce di tali circostanze, non assume particolare rilievo il fatto che la Commissione non abbia verbalizzato il colloquio con il candidato avente ad oggetto l’intervista psicologica.

Né risulta fondata la censura di parte ricorrente (contenuta nella memoria recante motivi aggiunti) avente ad oggetto la presunta incompletezza della valutazione dell’immagine speculare, perché il prospetto relativo alle osservazioni formulate dallo sperimentatore su tale prova non è incompleto, in quanto è stato ritenuto sufficiente indicare solo due opzioni per descrivere la "performance" del candidato e connotare i risultati della prova.

Relativamente alla logica posta a base dei punteggi attribuiti ai vari tests, va considerato che ognuno di essi è stato corredato di una propria scala statistica standardizzata (basata su formule proprie della "statistica psicometrica" ai risultati ottenuti dalla somministrazione dei tests ad un campione significativo di soggetti), in base alla quale è possibile assegnare un punteggio alle risposte fornite dal candidato. In sostanza, un determinato punteggio va considerato o meno sufficiente a seconda del divario esistente tra lo stesso e la media statistica dei punteggi ottenuti nello stesso test dalla "popolazione" considerata.

I risultati conseguiti dal ricorrente nei test psicomotori, ossia nei tempi di reazione agli stimoli acustici e visivi, sono indicati in "decili", seguiti dalla relativa valutazione statistico – qualitativa e riportati sulla scheda di profilo individuale in numeri romani indicando il tempo medio ("tm") ed il valore medio ("vm") accanto al punteggio assegnato.

Per quanto riguarda la presunta assenza di criteri di valutazione e di assegnazione dei singoli punteggi, va rilevato che la Commissione, nelle sue valutazioni, ha fatto riferimento ai criteri riportati nella tabella 2 del DM n. 198/2003 (requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi in Polizia) e che, relativamente all’assegnazione dei punteggi, i canoni cui deve attenersi l’Organo collegiale deve mantenere un margine di elasticità, perché l’eccessiva specificazione potrebbe sortire l’effetto contrario (inducendo sospetti di precostituzione di parametri di valutazione), sia soprattutto perché l’autovincolo non può eludere un essenziale margine di apprezzamento discrezionale spettante alla commissione.

Risulta infondata anche la censura relativa a presunte carenze motivazionali delle determinazioni assunte dall’Amministrazione, perché dal tenore degli atti della Commissione risulta evidente che il ricorrente è stato giudicato non idonei in quanto il suo profilo individuale non integra i requisiti attitudinali previsti dall’art. 4 del D.P.R. n. 904/83, sicché l’interessato è stato considerato privo delle peculiari doti di equilibrio e maturità necessarie per lo svolgimento di tutte le attività di polizia. Ciò risulta evidente dalle valutazioni eseguite dalla Commissione per l’accertamento dei requisiti attitudinali, la quale ha motivatamente evidenziato come il candidato non abbia raggiunto il punteggio minimo complessivo (di dodici ventesimi) e dalla scheda di profilo individuale, che contiene l’indicazione dei tests somministrati con il relativo punteggio conseguito, oltre che il giudizio del colloquio, i criteri adottati dalla Commissione ed il punteggio finale conseguito.

5.5. Conclusivamente, il Collegio ritiene, in ragione delle esposte considerazioni, legittima l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale impugnata, siccome supportata da valutazioni tecniche esaurienti nell’evidenziare l’assenza del previsto profilo attitudinale.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia manifestamente infondato e debba essere respinto.

7. Sussistono validi motivi – legati alla particolarità delle vicenda e delle questioni trattate – per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

lo rigetta;

compensa le spese di lite tra le parti in causa;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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