Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-09-2013, n. 20724

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

orso.
Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 7 agosto 2007 la Corte d’Appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale, ha condannato la societ… Eurora a pagare all’Inail Euro 3491,00, oltre interessi e spese. L’Istituto previdenziale aveva convenuto la societ… al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di cui sopra ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, in relazione alle prestazioni erogate a favore di Seck Abdoulaye in occasione dell’infortunio da questi riportato in data 27 novembre 1997, per il quale il giudice penale, con sentenza passata in giudicato, aveva ritenuto la responsabilit… dell’amministratore della societ….

Il Tribunale aveva respinto la domanda dell’Inail, rilevando che in altro giudizio civile era stato escluso il rapporto di lavoro subordinato tra la societ… e l’infortunato con sentenza passata in giudicato e che il giudicato penale non era opponibile alla societ… rimasta estranea al giudizio.

La Corte territoriale ha confermato che il giudicato civile non era opponibile all’Inail al quale l’istituto era rimasto estraneo. Ha richiamato, con riferimento al giudizio penale di condanna del legale rappresentante per l’infortunio, l’art. 651 c.p.p., nonch‚ il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, e concluso per l’ammissibilit… dell’azione di regresso e la sua fondatezza, rilevando che la responsabilit… del datore permane quando la sentenza penale stabilisca che l’infortunio Š avvenuto per fatto imputabile a coloro che il datore di lavoro abbia incaricato della direzione e della sorveglianza, se del fatto essi debbano rispondere secondo il codice civile.

Avverso la sentenza propone ricorso in cassazione la societ… Eurora formulando un unico articolato motivo. Si costituisce l’Inail depositando controricorso nonch‚ memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

La ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, nonch‚ violazione dell’art. 651 c.p.; motivazione errata e contraddittoria.

Censura la sentenza che, ha ritenuto che il giudicato di accertamento della penale responsabilit… del legale rappresentante della societ… fosse opponibile alla Eurora, che non era stata parte come responsabile civile. Rileva che il giudice penale soltanto incidenter tantum aveva affermato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e che invece con sentenza passata in giudicato il giudice civile aveva escluso il rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e il Seck.

Formula il quesito se l’azione di regresso D.P.R. n. 1124 del 1965, ex artt. 10 e 11, possa essere promossa dall’Inail nei confronti di una societ… di capitali che non sia stata parte del processo penale conclusosi con la sentenza di condanna del legale rappresentante ed in presenza di una sentenza civile che esclude il rapporto di lavoro subordinato.

Il ricorso Š infondato.

Deve, in primo luogo rilevarsi l’inammissibilit… del vizio denunciato di motivazione errata e contraddittoria.

In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poich‚ secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilit…, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilit….

(Cass. SSUU n. 20603/2007) Nella specie la ricorrente ha omesso di indicare il fatto controverso in ordine al quale la sentenza non risulta adeguatamente motivata o del tutto carente di motivazione.

Per quanto attiene al vizio di violazione di legge, la sentenza impugnata appare adeguatamente motivata, priva di difetti logici o contraddizioni, oltre che immune da errori di diritto, circa l’affermata fondatezza dell’azione di regresso esperita dall’Inail contro il datore di lavoro per l’infortunio riportato dal lavoratore.

Deve, in primo luogo, rilevarsi, che la speciale azione di regresso spettante all’istituto ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1967, artt. 10 e 11, esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell’infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all’attivit… lavorativa, giacch‚ essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l’obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, non comporta che il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso debba necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile (salvo il riscontro dell’eventuale pregiudizialit… penale) (cfr Cass. 11986/2011).

Ne consegue, pertanto, con riferimento al quesito di diritto formulato dalla ricorrente, che il ricorso in cui la parte pretende di escludere l’esperibilit… dell’azione di regresso nella fattispecie in esame, in cui la societ… non ha partecipato al giudizio penale ma il legale rappresentante della stessa Š stato ritenuto responsabile dell’infortunio, risulta infondato.

Questione diversa Š quella dell’opponibilit… alla societ… ricorrente del giudicato penale formatosi nei confronti del legale rappresentante della societ…, opponibilit… che deve escludersi considerata la mancata partecipazione a detto giudizio della societ…, non intervenuta nel giudizio penale quale responsabile civile.

La Corte territoriale, peraltro, non ha inteso fondare la sua decisione di condanna al rimborso delle spese sostenute dall’Inail a seguito dell’infortunio sul giudicato penale.

Una interpretazione corretta della sentenza impugnata consente di affermare che la Corte territoriale, accogliendo l’appello dell’Inail, si Š limitata ad affermare l’esperibilit… dell’azione di regresso nei confronti della societ…. L’affermazione della responsabilit… della stessa, invece, Š il risultato di una valutazione complessiva degli elementi probatori desumibili dagli atti di causa ed in primo luogo proprio dall’accertata responsabilit… penale del legale rappresentante della societ….

Costituisce principio consolidato che "il giudice di merito pu• utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti come qualsiasi altra produzione delle parti stesse e pu• quindi trarre elementi di convincimento ed anche attribuire valore di prova esclusiva ad una sentenza in relazione ad un giudizio avente ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi (Cass. 18 aprile 2001 n. 5682, Cass. 19 settembre 2000 n. 12422;

Cass. 1 aprile 1997 n. 2839; Conforme 24 luglio 1990 n. 7473) Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali all’Inail quantificate in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *