T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 13-06-2011, n. 5208

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

si dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con la domanda di giustizia in epigrafe è stato impugnato il provvedimento con cui il Questore di Roma – (dietro istanza avanzata dalla sig.a Bonadonna Cristina (che è madre della figlia minore del ricorrente: figlia che convive con la genitrice e per il cui mantenimento il padre è tenuto, per effetto di decreto giudiziale, a corrispondere una data somma mensile ed a partecipare alle spese straordinarie nelle misure, rispettivamente, precisate nel predetto decreto)) – ha ordinato al ricorrente l’immediata consegna del passaporto dallo stesso detenuto;

Vista la legge n. n.1185 del 1967 e nello specifico:

– l’art.3 il quale prevede che "Non possono ottenere il passaporto:

b) I genitori che, avendo prole minore, non ottengano l’autorizzazione del giudice tutelare; l’autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali"

– L’art.12 il quale dispone che: "Il passaporto è ritirato, a cura di una delle autorità indicate all’articolo 5, quando sopravvengono circostanze che ai sensi della presente legge ne avrebbero legittimato il diniego".

Considerato che il ricorso di cui in premessa è stato notificato alla sola resistente amministrazione e non anche alla sig.a Bonadonna Cristina la quale riveste, in relazione al gravame, la posizione di controinteressato – contraddittore necessario, essendo colei che ha chiesto il ritiro del passaporto del ricorrente temendo che quest’ultimo si allontani dal territorio nazionale per sottrarsi all’obbligo di mantenimento nei confronti della figlia minore;

Considerato pertanto che, nel caso di specie, è risultata violata la regola posta dall’art.41 c.2 del C.p.a., con accestiva inammissibilità del gravame introduttivo dell’odierno giudizio;

Considerato:

– che detto profilo di inammissibilità è stato rappresentato al procuratore della parte e verbalizzato ex art.73.c.3 del C.p.a.;

– che essendo, per le ragioni appena rassegnate, immediatamente definibile il contenzioso con sentenza in forma semplificata, il Collegio ha sentito in ordine a tale eventualità le parti costituite e preso atto che nessuna parte ha dichiarato l’intendimento di voler proporre alcuna delle iniziative racchiuse nell’art.60 del C.p.a.;

Considerato che le spese di lite possono, attesa la peculiarità della controversia, compensarsi tra le parti in causa;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) pronunciandosi ai sensi dell’art.60 del c.p.a. dichiara inammissibile, per le ragioni esposte in parte motiva, il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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