Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 10-06-2011, n. 23448 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza del 13.7.2009 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sez. dist. di Gragnano, con la quale I.A., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di mesi 2 di arresto ed Euro 22.000,00 di ammenda per aver, senza permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica ed in violazione della normativa antisismica e sul cemento armato, realizzato In zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale un manufatto di mq. 96; pena sospesa subordinatamente alla demolizione dell’opera abusiva.

Riteneva la Corte che non fosse maturata la prescrizione, essendo le opere ancora in corso alla data del sopralluogo del 23.1.2004; quanto alla possibilità di ottenere il condono rilevava la Corte che, non essendo stata l’opera ultimata, entro il 31.3.2003, non era condonabile. Infine la domanda, volta ad ottenere il cd. condono ambientale, non sospendeva il processo e, comunque, non risultava neppure che essa fosse stata presentata nei termini di legge.

2) Ricorre per cassazione I.A., denunciando la violazione e/o errata applicazione della L. n. 326 del 2003, del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), artt. 64, 71, 83 e 95. La Corte territoriale ha omesso di prendere in considerazione la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica. L’istanza in questione avrebbe dovuto determinare la sospensione del processo in attesa della definizione amministrativa. In ogni caso andava dichiarata la prescrizione.

3) Il primo motivo è aspecifico, in quanto prescinde completamente dal testo del provvedimento impugnato, e per di più manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuta dal ricorrente, la Corte territoriale ha preso in considerazione la domanda di accertamento di compatibilita paesaggistica, ma ha correttamente rilevato che la pendenza della stessa non determinasse la sospensione del processo.

La L. n. 308 del 2004, art. unico, comma 37 introduce una ipotesi di sanatoria per lavori abusivi compiuti, in zone sottoposte a vincolo, entro il 30 settembre 2004, sempre che intervenga ex post l’accertamento di compatibilità paesaggistica. La norma non prevede alcuna esclusione in relazione all’entità dell’abuso ("lavori compiuti su beni paesaggistici"), – cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 15946 del 5.4.2006 -, ma subordina la sanatoria alla condizione che: a) le tipologie edilizie realizzate ed i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell’eventuale autorizzazione, rientrino tra quelli previsti ed assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico; b) i trasgressori abbiano previamente pagato la sanzione pecuniaria di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 167 maggiorata da un terzo aita metà ed una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata dall’autorità amministrativa competente. L’accertamento di compatibilità paesaggistica comporta l’estinzione del reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 e di ogni altro reato in materia paesaggistica e quindi, non si estende ai reati edilizi: al contrario della legge 326/03 (art. 42, comma 43, n. 1) che estendeva la sanatoria anche al reato per la violazione del vincolo, analoga previsione non è contenuta nel comma 37 sopra richiamato.

Come già affermato da questa Corte più volte "in mancanza di una esplicita norma di coordinamento non è possibile estendere la sanatoria anche al reato edilizio, specialmente se commesso dopo il 31 marzo 2003 e prima del 30 settembre 2004, giacche il condono edilizio e quello paesaggistico si fondano su presupposti diversi quanto ai parametri di valutazione della compatibilità dell’opera" (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 15946 del 5.4.2006).

A parte il fatto che, neppure in questa sede, è stata fornita alcuna prova dell’avvenuto accertamento detta compatibilità paesaggistica o, quantomeno, della attuale pendenza del relativo procedimento, la norma non prevede espressamente la sospensione, analoga a quella di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 38, richiamato dalla L. n. 326 del 2003.

Non è consentito, pertanto, al giudice disporre la sospensione del processo anche perchè decorrerebbero i termini di prescrizione (Cass. sez. 3 n. 13459 del 12.1.2007; Cass. Pen. sez. 3, 13.9.2005 n. 33297; Cass. sez. 3 n. 12.4.2006 n. 12923).

3.1) Fondata è invece la doglianza relativa alla intervenuta prescrizione con riferimento al reato di cui al capo c).

Non c’è dubbio che,con il sequestro effettuato in data 23.10.2004;

sia cessata la permanenza, per cui da tale data decorre il termine massimo di prescrizione di anni 3 (secondo il disposto dell’art. 157 c.p. previgente). Pur aggiungendo i periodi di sospensione dal 23.3.2007 al 27.11.2007 e dal 27.11.2007 al 26.2.2008, la prescrizione era maturata fin dal 26.9.2008 e, quindi, prima della sentenza impugnata,emessa il 13.7.2009.

La fondatezza sul punto del ricorso comporta la declaratoria di estinzione per prescrizione anche dei residui reati, anche se maturata in data in data 26.3.2010 (secondo i medesimi calcoli sopra riportati) e, perciò, in epoca successiva alla sentenza impugnata.

A norma del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 100 gli atti vanno trasmessi all’Ufficio tecnico della Regione Campania.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. Atti Ufficio tecnico Regione Campania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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