T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 13-06-2011, n. 5207 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– con ricorso notificato e depositato, la ricorrente impugna il silenzio serbato dall’Amministrazione intimata sul ricorso gerarchico dalla medesima proposto avverso la "proposta di revoca" di determinati benefici;

– con istanza depositata in data 22 aprile 2011 la ricorrente – dopo aver rappresentato che, con provvedimento in data 3 agosto 2009, la Regione Lazio ha disposto l’annullamento dell’atto già impugnato con il ricorso gerarchico e, dunque, affermato il soddisfacimento pieno del proprio interesse – chiede di dichiarare la "cessazione della materia del contendere";

Ritenuto che, ciò detto, non permane al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, u.c., cod. proc. amm.;

Ritenuto, peraltro, che – in base al principio della soccombenza virtuale – le spese di giudizio devono essere liquidate a favore della ricorrente in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4486/2009, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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