Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 10-06-2011, n. 23443 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza in data 9.6.2009 la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania, sez. dist. di Bel passo, del 9.11.2007, con la quale C.R. e G.A. erano stati condannati alla pena di mesi 3, giorni 10 di arresto ed Euro 36.000,00 di ammenda ciascuno per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) (capo a), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95 (capo b), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 94 e 95 (capo c), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64 e 71 (capo d), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 61 e 71 (capo e), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 65 e 72 (capo f), D.Lgs. n. 490 del 1999, artt. 146 e 163 (capo g), unificati sotto il vincolo della continuazione, dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati ascritti ai capi b) e c) perchè estinti per prescrizione.

Rilevava la Corte territoriale, disattendendo i rilievi difensivi, che la responsabilità degli imputati in ordine ai reati ascritti emergesse in modo inequivocabile dalle risultanze processuali, trattandosi della realizzazione di nuova costruzione (e non di ristrutturazione) senza concessione edilizia. I reati di cui ai capi b) e c) erano però prescritti, essendosi la consumazione del reato protratta fino al 29.4.2005. 2) Ricorre per cassazione il solo C.R., a mezzo del difensore, denunciando la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità (avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto che si trattasse di nuova costruzione) ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (avendo i giudici di appello completamente omesso di prendere in considerazione espressa richiesta in tal senso contenuta nei motivi di appello).

3) Tale ultima censura è fondata.

In effetti con il secondo motivo di appello il C. lamentava l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche per non avere il primo giudice considerato "l’intensità del dolo e della colpa, la valutazione dei comportamenti successivi al fatto-reato, le condizioni di vita individuale, familiare e sociale..". La Corte di merito non ha preso proprio in considerazione tale doglianza, non riportandola neppure nella parte espositiva. Ha quindi omesso ogni valutazione in proposito.

La fondatezza di tale motivo di appello, impone la declaratoria di estinzione per prescrizione di tutti i residui reati. Il termine massimo di prescrizione di anni 4 e mesi sei (secondo la disciplina previgente più favorevole) è, infatti, decorso alla data del 29.10.2009, avendo la stessa Corte di merito ritenuto che la consumazione dei reati è avvenuta fino al 29.4.2005. Non ricorrono le condizioni per un proscioglimento nel merito ex art. 129 cpv., avendo la Corte territoriale accertato, rinviando anche alla motivazione della sentenza di primo grado, che si trattava di nuova costruzione che necessitava quindi di premesso di costruire.

Non può trovare, infine, applicazione l’effetto "estensivo" ex art. 587 c.p., essendo il motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche "personale".
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i residui reati estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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