T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 13-06-2011, n. 5232 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame l’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comando Corso Allievi della Guardia di Finanza del 4 ottobre 2002 con il quale il medesimo veniva giudicato non idoneo alla frequenza del 74° corso allievi marescialli – anno scolastico 200272003 ed ella determinazione del Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza n. 516 del 17 ottobre 2002 con cui veniva escluso dal concorso in quanto affetto da "postumi di interventi di meniscectomia artoscopica ginocchio sinistro, con ipotonia dei muscoli della coscia omolaterale".

Deduce al riguardo violazione e falsa applicazione del bando di concorso in ragione del fatto che gli esiti dell’intervento subito dal ricorrente sono stati solo temporanei e limitati al breve periodi di riabilitazione. Ha lamentato inoltre violazione e falsa applicazione del decreto 17 maggio 2000 n. 155, per non essere gli esiti della summenzionata operazione sussimibili nell’ambito di applicazione del punto 20 dell’elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità. Rilevava,, da ultimo, ingiustizia ed illogicità manifesta nonché contraddittorietà dei provvedimenti impuganti per ingiustificato contrasto con le precedente attestazioni della stessa Guardia di Finanza, che ne avevano riscontrato la piena idoneità fisica e con le successive attestazione di altre strutture sanitarie dalle quali il ricorrente risultava poter riprendere qualsivoglia attività motoria senza limitazioni.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Con ordinanza 12 dicembre 2002 n. 6990 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati.

Con comunicazione in data 25 marzo 2003 l’amministrazione ha disposto che il ricorrente sarebbe stato convocato con riserva, in attesa della definizione del giudizio, per la frequenza del corso 2003/2004.

Con ordinanza n. 2020 del 20 maggio 2003 il Consiglio di Stato ha confermato l’ordinanza cautelare di questo Tribunale e l’odierno ricorrente è stato infine arruolato il 6 ottobre 2003.

Alla pubblica udienza del 21 aprile 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione in esito alla discussione orale.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Com’è noto, il giudizio espresso dalla commissione medica militare sulla idoneità fisica dell’aspirante all’arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza costituisce espressione tipica di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale esclusivamente per quanto concerne la sussistenza dei presupposti di fatto assunti ad oggetto della valutazione, la logicità di questa e la congruenza delle conclusioni (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 03 marzo 2009, n. 1198). Orbene, il segnalato principio generale secondo cui il giudizio della commissione medica militare sulla idoneità fisica dei candidati al reclutamento nella Guardia di finanza costituisce tipica espressione della discrezionalità tecnica non esclude che l’interessato possa contestare la sussistenza della patologia da essa riscontrata con la conseguenza che, verificandosi detta evenienza, deve ritenersi consentito al giudice amministrativo l’accertamento della sussistenza dei presupposti di fatto (che può essere sindacata come erronea per difetto di istruttoria e/o di motivazione) posti a fondamento del giudizio di inidoneità (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 26 settembre 2008, n. 4631).

Ciò premesso, devono ritenersi sussistenti nella specie i vizi dedotti, per come invero già rilevato in sede cautelare sia in primo grado che in appello. In altri termini, non poteva ravvisarsi nella patologia riscontrata al ricorrente, trattandosi di esiti temporanei di intervento chirurgico, quelle rilevanti limitazioni funzionali il cui effettivo riscontro avrebbe legittimamente condotto alla esclusione del ricorrente medesimo dal corso per inidoneità.

Ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va dunque accolto e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati.

Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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