Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 10-06-2011, n. 23441 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a Face Francesco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza in data 23.10.2009 la Corte di Appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale di Messina, in composizione monocratica, con la quale A.A. era stata condannata alla pena (sospesa) di mesi uno di arresto ed Euro 16.000,00 di ammenda per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) (capo a), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95 (capo b), D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 (capo c), unificati sotto il vincolo della continuazione.

Rilevava la Corte territoriale, disattendendo i rilievi difensivi, che la responsabilità dell’imputata in ordine ai reati ascritti emergesse in modo inequivocabile dalle risultanze processuali; quanto alla richiesta di sospensione del processo in attesa della definizione amministrativa dell’istanza di condono, assumeva la Corte che l’accertamento dell’illecito era avvenuto in data 9.12.2003 e che la prevenuta non aveva fornito la prova del completamento dell’opera entro il termine del 31 marzo 2003. 2) Ricorre per cassazione A.A., a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale non ha tenuto conto che, essendo decorsi 36 mesi dalla presentazione della richiesta di condono ed essendo stata integralmente pagata l’oblazione, i reati ascritti dovevano ritenersi estinti ai sensi della L. n. 326 del 2003, art. 32, comma 25. Erroneamente, in contrasto con le risultanze processuali ed invertendo l’onere della prova, ha ritenuto che l’opera non fosse condonabile perchè non completata entro il 31 marzo 2003.

Con il secondo motivo eccepisce l’intervenuta prescrizione. Se l’opera non è condonabile non si può tener conto, infatti, delle sospensioni disposte alle udienze del 6.12.2006 e 6.11.2007. 3) Il primo motivo di ricorso è infondato.

"In tema di condono edilizio previsto dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, conv. con modif. in L. 30 novembre 2003, n. 326, ove il reato sia stato accertato in data successiva al 31.3.2003, termine utile ai fini della condonabilità dell’opera, è onere dell’imputato che invoca l’applicazione della speciale causa estintiva provare che l’opera sia stata ultimata entro il predetto termine, fermo restando il potere-dovere del giudice di accertare la data effettiva del completamento dell’opera abusivamente eseguita" (cfr. Cass. sez. 3 n. 12919 del 20.2.2008; conf. Cass. sez. 3 n. 13071 del 19.10.1999)00.

Ha rilevato, quindi, correttamente la Corte territoriale che, essendo stato l’accertamento effettuato solo in data 9.12.2003 e non essendo stata fornita la prova dell’ultimazione dei lavori entro il 31 marzo 2003, l’opera doveva ritenersi condonabile.

3.1) Fondato è, invece, il secondo motivo. Secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte, se l’opera non è condonabile, le sospensioni del processo in attesa della definizione amministrativa della richiesta di condono sono erroneamente disposte, per cui non se ne può tener conto.

La prescrizione massima di anni 4 e mesi 6 per i reati di cui ai capi a) e c) e di anni 3 per il reato di cui al capo b), applicandosi la disposizione più favorevole di cui al previgente art. 157 c.p., è maturata rispettivamente in data 9.6.2008 e 9.12.2006, e quindi prima della sentenza impugnata, essendo l’accertamento avvenuto in data 9.12.2003 (nel corso del sopralluogo veniva rilevato che "i lavori risultano completi e rifiniti in tutte le loro parti" e, pertanto, la cessazione della permanenza). A norma del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 100, gli atti vanno trasmessi all’Ufficio tecnico della Regione Siciliana.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. Atti Ufficio Tecnico Regione Siciliana.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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