Cass. pen., sez. II 11-07-2008 (09-07-2008), n. 28907 Mancato deposito – Restituzione in termini per impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
motivi della decisione:
Con sentenza del 27.1.2005, il Tribunale di Firenze dichiarò V.D. responsabile del reato di cui all’art. 646 c.p., art. 61 c.p., n. 7 e art. 11 cod. pen. in relazione alla somma di L. 180.000.000 ricevuta quale promotore finanziario da M.R. M. e lo condannò alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 500,00 di multa.
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 16.6.2006, dichiarò inammissibile l’appello perchè ritenuto tardivo sull’assunto che essendo stata la pubblicazione della sentenza contestuale, il termine di quindici giorni per impugnare decorreva dal momento della pronunzia il 27.1.2005, mentre l’appello fu presentato il 18.2.2005.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo violazione della legge processuale in quanto, contrariamente a quanto previsto dall’art. 548 cod. proc. pen. la sentenza, con motivazione contestuale, non fu depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione. Secondo il difensore ricorrente egli sarebbe passato più volte senza sentire leggere il dispositivo e la motivazione ed in cancelleria la sentenza non fu reperita. Del resto la cancelleria ha attestato sul frontespizio della sentenza che la stessa è pervenuta in cancelleria il 3.2.2005. Pertanto sarebbe inapplicabile la decorrenza del termine di 15 giorni per impugnare dalla pubblicazione della sentenza in udienza e tale termine avrebbe dovuto essere fatto decorrere almeno dal deposito effettivo della sentenza.
Perlatro in ipotesi di non immediato deposito della sentenza pubblicata in udienza, si dovrebbe applicare l’art. 544 c.p.p., comma 2 e cioè di trenta giorni.
Il ricorso non è fondato.
Il termine di quindici giorni per impugnare la sentenza la cui pubblicazione sia avvenuta ai sensi dell’art. 544 c.p.p., comma 1 decorre, per espressa previsione dell’art. 585 c.p.p., comma 2, lett. b) dalla lettura del provvedimento per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio.
Nell’ipotesi in cui alla pubblicazione della sentenza non segua immediatamente il deposito in cancelleria, come previsto dall’art. 548 cod. proc. pen. si è in presenza di un’ipotesi di forza maggiore che autorizza la richiesta di restituzione nel termine per impugnare ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen..
Infatti la motivazione della sentenza è già esistente ed è stata depositata, inoltre è legalmente nota alle parti presenti nel giudizio o considerate tali.
La necessità del deposito immediato in cancelleria, di cui all’art. 568 cod. proc. pen. è finalizzata a soddisfare l’esigenza della parte di ottenere della copia della sentenza o di poterla esaminare.
Tale deposito immediato, tuttavia, consegue al fatto che, dopo la lettura della motivazione, la sentenza, ove non inserita nel verbale, è consegnata all’ausiliario che assiste il giudice in udienza.
Il fatto che tale immediato deposito eventualmente non avvenga non può che essere ricondotto alla causa di forza maggiore (smarrimento, errore od altro) che appunto legittima la parte interessata a richiedere la restituzione nel termine per proporre impugnazione.
Nel caso di specie pertanto, la parte interessata da impugnare avrebbe dovuto richiedere la restituzione nel termine entro dieci giorni dal momento nel quale era cessato il fatto costituente forza maggiore.
Poichè ciò non è avvenuto, l’appello proposto è tardivo.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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