Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-04-2011) 10-06-2011, n. 23440 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 22 giugno del 2010, confermava quella pronunciata dal tribunale di Palmi il 6 febbraio del 2007, con cui M.F. era stato condannato alla pena ritenuta di giustiziatale responsabile dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); artt. 93 e 95 del citato D.P.R. nonchè del reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, per avere costruito in sona vincolata, un manufatto di mq 150 senza il permesso di costruire senza la preventiva denuncia dei lavori all’Ufficio del Genio Civile e senza il nulla osta paesaggistico.

Fatti ritenuti commessi in San Ferdinando il 10 novembre del 2005 Ricorre per cassazione l’imputato per mezzo del proprio difensore denunciando la prescrizione di tutti i reati maturata prima della decisione impugnata.

Il ricorso è fondato. Nella fattispecie si deve tenere conto della disciplina vigente prima della novella introdotta con la L. n. 251 del 2005 perchè più favorevole per l’imputato. Di conseguenza il termine prescrizionale prorogato per le contravvenzioni punite con l’arresto era di anni quattro e mesi sei e quello delle contravvenzioni punite con la sola ammenda di anni tre .Entrambi i termini con decorrenza dalla data della consumazione ritenuta in sentenza (10 novembre del 2005) sono maturati prima della sentenza impugnata. L’unica censura mossa alla sentenza va pertanto accolta.
P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 620 c.p. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè estinti per prescrizione i reati ascritti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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