T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 13-06-2011, n. 5249 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso, notificato il 18 febbraio 2011 e depositato il successivo 4 marzo, la Società A.T.R. di G.P. & C Sas ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso alla corresponsione degli aiuti comunitari in materia di agricoltura ai sensi del Reg. CE n. 1782/2003, prospettando come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si è costituita in giudizio A.G.E.A. facendo presente che entrambi i provvedimenti impugnati risultano essere stati annullati in via di autotutela.

Tale affermazione viene, altresì, confermata dalla Società ricorrente nel corso della Camera di Consiglio.

Il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti, ritiene di poter definire il giudizio nella forma della decisione semplificata ai sensi e per gli affetti di cui al combinato disposto degli artt. 60 e 74 del c.p.a., dichiarando a tal fine improcedibile il giudizio in esame per cessata materia del contendere.

Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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