Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-04-2011) 10-06-2011, n. 23435

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

io per prescrizione.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 19 gennaio del 2010, confermava quella resa il 2 luglio del 2008 dal tribunale della medesima città, con cui F.M. era stato condannato alla pena ritenuta di giustiziatale responsabile del delitto di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 81 cpv, comma 1 bis, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, omesso di versare all’INPS le ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti. Fatto commesso fino al mese di (OMISSIS).

Ricorre per cassazione l’imputato per mezzo del proprio difensore denunciando violazione di legge ed omessa motivazione per avere la corte omesso di accertare se le retribuzioni fossero state effettivamente versate.

Il collegio rileva che alla stato il reato si è estinto per prescrizione essendo maturato il termine prescrizionale prorogato di anni sette e mesi sei, previsto sia dalla disciplina introdotta con la L. n. 251 del 2005 che da quella anteriore, dalla data dell’ultima violazione.

Il ricorso non è manifestamente infondato perchè la questione dell’omesso pagamento delle retribuzione era stata prospettata con i motivi d’appello ma non ha avuto risposta.

Un annullamento con rinvio per carenze motivazionali sarebbe incompatibile con il principio che impone l’immediata declaratoria di cause di non punibilità.

Dalla sentenza impugnata non emergono elementi per un proscioglimento con formula ampiamente liberatoria perchè non risulta acclarata la dedotta mancanza della corresponsione della retribuzione e quindi l’insussistenza del fatto.
P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 620 c.p.p. annulla Senza rinvio il provvedimento impugnato perchè estinto per prescrizione il reato ascritto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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