T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 13-06-2011, n. 5239 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

(essendo state sul punto preavvertite le parti presenti in Camera di Consiglio) che sussistano i presupposti per una decisione della causa direttamente nel merito in forma abbreviata, trattandosi di ricorso chiaramente inammissibile, per difetto di giurisdizione;

Considerato infatti che la controversia riguarda la richiesta dell’Amministrazione, a seguito di chiusura delle attività e approvazione della rendicontazione finale all’esito delle verifiche amministrativo contabili effettuate dall’Amministrazione stessa, di restituzione di importi corrisposti in eccedenza in sede di anticipo ed erogazione del finanziamento concesso alla ricorrente AGE.FOR.M Agenzia Formativa per il Mezzogiorno, per il progetto in epigrafe specificato;

Considerato infatti che in materia di contributi pubblici rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente per oggetto l’intimazione di restituzione, in parte o in tutto, dell’importo di finanziamenti già erogati, essendo il beneficiario titolare di un diritto soggettivo alla conservazione dell’erogazione stessa, mentre rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di questione involgente interessi legittimi, la controversia concernente determinazioni assunte dall’amministrazione concedente, in via di autotutela, per originari vizi di legittimità dell’erogazione per contrasto con l’interesse pubblico (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 28 dicembre 2010, n. 38892; vedi anche CdS, IV, n. 7434/2009

Ritenuto che nella specie la controversia, riguardante l’intimazione di restituzione dell’importo di finanziamenti già erogati, rientri appunto nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo il beneficiario titolare di un diritto soggettivo alla conservazione dell’erogazione stessa (vedi al riguardo Consiglio Stato, sez. V, 14 ottobre 2009, n. 6310; TAR Lazio, Roma, III, n. 6827/2009; TAR Campania, NA, III, n. 6997/2008; CdS, VI, n. 210/2008; CO. CASS., SS. UU., n. 117/2007);

Ritenuto, dunque, alla stregua delle svolte argomentazioni ed ai sensi dell’art. 11, comma 1, del c.p.a., che debba essere declinata la giurisdizione di questo giudice in favore del giudice ordinario, al quale la causa può essere riproposta, nei termini di legge, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione (comma 2, art. 11 cit).

Ritenuto infine quanto alle spese di lite che possano compensarsi tra le parti, sussistendo sufficienti elementi giustificativi per disporre in tal senso.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe, per difetto di giurisdizione, spettando quest’ultima al G. O. come da motivazione.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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