Cass. pen., sez. VI 10-07-2008 (04-07-2008), n. 28738 Reato di minaccia a pubblico ufficiale – Dolo – Individuazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia confermava la sentenza in data 21 gennaio 2005 del Tribunale di Terni, appellata da P.F., condannata, all’esito di giudizio abbreviato, con le attenuanti generiche e riconosciuto il vizio parziale di mente, alla pena di mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 340 c.p. (capo A: per avere turbato il regolare funzionamento della Stazione dei Carabinieri di (OMISSIS) effettuando numerosissime telefonate ed accessi pari a 104 richieste di intervento nell’arco di 112 giorni per futili motivi e non pertinenti all’attività istituzionale dei Carabinieri), artt. 81 cpv. e 336 c.p. (capo B: per avere a più riprese adoperato minaccia nei confronti dei Carabinieri della predetta Stazione, affermando che li avrebbe denunciato per omissione di atti di ufficio se non avessero provveduto a "fermare" l’ex-marito L.D. e a inviare un telegramma alla Procura della Repubblica, per segnalare che stava per essere pignorata l’autovettura del figlio M.);
reati unificati dal medesimo disegno criminoso; in (OMISSIS), fino al 15 febbraio 2001.
Ricorre per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, avv. Alvaro Bartollini, che, formalmente con unico motivo, denuncia la erronea applicazione degli artt. 340 e 336 c.p., osservando:
che le richieste di intervento dei Carabinieri erano del tutto legittime a fronte dei comprovati e molteplici dissidi familiari;
che in ogni caso l’imputata doveva ritenersi non penalmente responsabile in difetto di capacità di intendere e di volere;
che non costituiva concreta minaccia quella posta in essere dalla P., che perchè i carabinieri conoscevano bene il suo stato confusionale.
DIRITTO
Il ricorso è fondato, sotto il profilo della mancanza dell’elemento soggettivo dei reati.
Non sussiste il dolo del reato di interruzione (o turbamento) di un ufficio pubblico, ex art. 340 c.p., dato che la P., secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, non aveva la volontà di intralciare l’attività della Stazione dei Carabinieri di (OMISSIS), intendendo solo prospettare, sia pure a causa delle sue turbate condizioni psichiche, una necessità di un loro intervento, rientrante astrattamente nei fini istituzionali delle forze di polizia, nei confronti di suoi familiari, che a suo avviso tenevano una condotta censurabile.
Non sussiste neppure il dolo del reato di minaccia a pubblici ufficiali, ex art. 336 c.p., dato che la prospettazione di una denuncia per omissione di atti di ufficio, a prescindere dalla concreta idoneità della stessa di essere recepita in termini intimidatori dai destinatari, era collegata, nella volontà dell’imputata, al mancato espletamento di detti compiti istituzionali.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, perchè i fatti contestati non costituiscono reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata perchè i fatti oggetto delle imputazioni non costituiscono reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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