Cass. pen., sez. I 10-07-2008 (03-07-2008), n. 28598 Liberazione anticipata – Provvedimento del magistrato di sorveglianza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
1. Con ordinanza in data 18.09.2007 il Magistrato di sorveglianza di Napoli respingeva l’istanza di P.R., diretta ad ottenere la liberazione anticipata per il semestre 11.01.2007 – 11.07.2007, sul rilievo di un comportamento non corretto da parte del condannato nel corso della misura alternativa in atto dell’affidamento in prova.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava il gravame deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: le ritenute violazioni alla norme comportamentali sarebbero insignificanti e comunque il provvedimento impugnato sostanzialmente apodittico.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso va qualificato reclamo e trasmesso per competenza al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
Rileva invero questa Corte come, in materia, avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza non sia ammesso ricorso diretto per cassazione (per saltum) ma l’impugnazione debba di necessità essere rivolta al Tribunale di Sorveglianza nella forma del reclamo. Ciò sia per la puntuale previsione contenuta nell’art. 69 bis, comma 3, Ord. Pen., sia in quanto il ricorso immediato per cassazione è previsto dall’art. 569 c.p.p. solo avverso sentenze (e non ordinanze). In tal senso cfr. anche, in termini, Cass. Pen. Sez. 1, n. 40260 in data 19.10.2007, Rv. 237873, Abbafati.
E poichè l’impugnazione, per il principio di conservazione espresso dall’art. 568 c.p.p., comma 5, deve essere correttamente qualificata dal giudice ad quem cui sia stata erroneamente indirizzata, il ricorso proposto dal P. deve essere qualificato reclamo e trasmesso al Tribunale di Sorveglianza di Napoli cui spetta l’esame per competenza funzionale.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come reclamo ai sensi dell’art. 69 bis, comma 3, Ordinamento Penitenziario, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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