T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 13-06-2011, n. 5219 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe la società M. s.r.l. ha impugnato la sanzione pecuniaria inflitta dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera 96/10/scp del 20 5 10.

Con ordinanza collegiale della Sezione n.4436/10 sono stati sospesi gli effetti dell’atto impugnato.

Con memoria del 17.12.2010 l’Avvocatura dello Stato comunica l’avvenuta cessazione della materia del contendere, conseguente all’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato.
Motivi della decisione

In considerazione di quanto precedentemente esposto al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; a tanto consegue la caducazione dell’ordinanza collegiale n.4436/10, emessa dalla Sezione in sede cautelare.

Le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’improcedibilità del ricorso per la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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