Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-10-2011, n. 21458 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

si.
Svolgimento del processo

Con atti separati la società ROMANIELLO LEONARDO LUIGI & C. s.n.c., ricorre per cassazione nei confronti dei decreti in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato i suoi ricorsi con i quali è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata dei processi svoltisi in primo grado avanti al Tribunale di Potenza dal 1995 al 18.9.2003 e dal 1991 al 2004.

Resiste l’Amministrazione con controricorsi.

I ricorsi sono stati riuniti in udienza.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

L’unico motivo di ricorso, uguale in entrambi gli atti, con cui si deduce violazione di legge per avere la Corte di merito negato il diritto all’indennizzo conseguente all’irragionevole durata del processo in base alla considerazione che la parte non aveva fornito alcuna prova in ordine all’esistenza de danno morale è fondato.

La Corte ha già avuto modo di enunciare il principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui "Anche per le persone giuridiche, il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo, è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri; sicchè, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale "in re ipsa" – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione – una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla ragionevole durata del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non sussistano, nei caso concreto, circostanze particolari, le quali facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dalla ricorrente" (Cassazione civile, sez. 1^, 2/07/2008, n. 18153) affermando, dunque, che la sussistenza del danno morale deve presumersi anche se parte del giudizio è una persona giuridica, salva la prova dell’esistenza di circostanze che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dalla ricorrente. Poichè nella fattispecie nessuna circostanza in tal senso è stata evidenziata il decreto si è posto in contrasto con l’enunciato principio e deve dunque essere cassato con rinvio della causa, anche per le spese, al giudice a quo.
P.Q.M.

la Corte accoglie i ricorsi riuniti, cassa i decreti impugnati e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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