T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 13-06-2011, n. 5217 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe la società M. ha impugnato la sanzione pecuniaria inflitta dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 93/10/csp del 20.5.2010.

Con ordinanza collegiale n. 4433/2010 questa Sezione ha sospeso gli effetti dell’atto impugnato.

Con memoria del 17 12 2010 l’Avvocatura dello Stato ha comunicato l’avvenuta cessazione della materia del contendere, producendo l’atto di annullamento in autotutela del provvedimento impugnato.

Al riguardo pertanto al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; a tanto consegue la caducazione dell’ordinanza collegiale n. 4433/2010, emessa dalla Sezione in sede cautelare.

Le spese di causa possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *