Cass. pen., sez. I 10-07-2008 (03-07-2008), n. 28595 Estratto contumaciale – Traduzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
1. Con ordinanza in data 14.05.2007 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza ex art. 670 c.p.p. avanzata da S.C., di nazionalità argentina, in relazione alla sentenza 24.11.2003 della Corte d’appello di Roma il cui estratto contumaciale era stato notificato presso il difensore domiciliatario. Il predetto condannato aveva eccepito che l’elezione di domicilio (presso l’Avv. Porcelli) era stata fatta su modulo prestampato all’atto della dimissione dal carcere senza l’ausilio di un interprete e che l’estratto contumaciale così notificato non era stato tradotto nella lingua madre. Rilevava di contro il Tribunale come la stessa elezione di domicilio il S. avesse fatto nel corso dell’udienza di convalida, presente un interprete, e come si dovesse ritenere che egli, in (OMISSIS), non potesse ignorare la lingua italiana nel (OMISSIS) (all’atto della sentenza d’appello).
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l’annullamento, proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto S. che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni per violazione di legge e vizio di motivazione: a) l’elezione di domicilio durante l’udienza di convalida non risultava nel relativo verbale, ma in foglietto spillato che non portava nè data, nè sottoscrizione del cancelliere, nè timbro di collegamento con detto verbale; b) la presunzione di conoscenza della lingua italiana per il passaggio del tempo era illazione inaccettabile, posto che non era provato che egli era rimasto in Italia nel frattempo.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva rigetto del ricorso.
4. Il ricorso, infondato, deve essere respinto con ogni conseguenza di legge.
Ed invero, in materia di traduzione degli atti processuali agli imputati alloglotti, va confermato l’ormai consolidato orientamento di questa Corte che ritiene la necessità di offrire detta traduzione solo per gli atti cui lo straniero che non comprende la lingua italiana partecipi direttamente, e non per quelli – come l’estratto contumaciale – che, essendo preordinati a dare impulso alla fase successiva solo eventuale, sono rimessi all’iniziativa ed alla valutazione della parte interessata (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 15745 in data 02.04.2002, Corasciuc; Cass. Pen. Sez. 6, n. 8722 in data 12.04.2000, Carvajol). Tanto ritenuto e ribadito, è di tutta evidenza che non è fondato il ricorso laddove lamenta la mancata traduzione in lingua spagnola dell’estratto contumaciale che è atto processuale cui l’interessato non partecipa direttamente e che è destinato a consentire eventuale proposizione di impugnazione (nel senso che la sentenza non sia atto soggetto a traduzione per l’imputato alloglotta, cfr., da ultimo, Cass. Pen. Sez. 2, n. 5572 in data, 21.1.2.2007, Rv. 239495, Mazyr). Altrettanto è a dire, peraltro, in ordine all’elezione di domicilio presso il proprio difensore nominato di fiducia dal S., atto che non può il ricorrente – senza cadere in intima contraddizione – proporre come affetto da sconoscenza del suo significato (sempre per l’ipotizzata non conoscenza della lingua italiana) proprio perchè contenente l’indicazione – proveniente dalla sua consapevole scelta – di un difensore di sua fiducia. Va poi rilevato che detto difensore di fiducia (l’Avv. Porcelli) partecipò poi all’udienza di convalida, a conferma del permanente rapporto fiduciario con l’allora indagato S.. In tale sede, presente l’interprete e detto difensore, l’odierno ricorrente ebbe a confermare l’anzidetta elezione di domicilio, negli stessi termini (cioè presso lo stesso suo difensore), e la totale coincidenza di contenuto deve ragionevolmente far superare le prospettate questioni formali che avrebbero potuto avere logico ingresso solo nel caso – qui insussistente – di difformità. Ciò posto, è di consequenziale evidenza che – valida essendo tale elezione di domicilio – altrettanto validamente la notifica dell’estratto contumaciale fu eseguita presso l’anzidetto difensore fiduciario, mai revocato. In tale quadro neppure rileva, anche se eventualmente veridico, il convincimento che esso S., in Italia da tempo, di fatto era sufficiente conoscitore della lingua di questo Paese.
Tutte le doglianze del ricorrente sono dunque infondate.
Alla completa reiezione del gravame consegue per legge, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente S.C. al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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