T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 13-06-2011, n. 5237 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 18 giugno 2010 e depositato il successivo 7 luglio, la ricorrente impugna gli atti specificati in epigrafe e ne chiede l’annullamento.

Riferisce in fatto di aver partecipato alla selezione riservata, per titoli, a ventidue posti di Dirigente di ricerca in prova – I livello professionale – dell’Istituto Superiore di Sanità, bandita con decreto n, 376 dell’11 dicembre 2007 e di essersi collocata al 56° posto, con punti 51,24/100, laddove il 22° classificato ha riportato punti 58,908/100.

Ritenendo che il punteggio mancante, per un totale di punti 9, le avrebbe consentito di raggiungere una posizione utile in graduatoria, deduce i seguenti motivi:

1. violazione dell’art. 6, co. 13, del Bando di concorso e dei principi generali in materia di pubblici concorsi. Violazione di legge per difetto assoluto di motivazione; Eccesso di potere per falsità del presupposto e disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.

La Commissione non ha osservato l’obbligo sancito dall’art. 6 del Bando, secondo cui per la categoria dei titoli n. 1 (pubblicazioni scientifiche), oltre al punteggio massimo attribuibile, vale a dire 30 punti, per ogni titolo rientrante nella categoria poteva essere attribuito un punteggio massimo di 2,5 punti; mentre ogni altro criterio di valutazione doveva essere obbligatoriamente predeterminato dalla Commissione. Ed infatti, la Commissione stessa nel verbale n. 1 ha specificato soltanto quali pubblicazioni non avrebbero ricevuto alcun punteggio (gli abstracts, gli atti di convegno, i rapporti dell’Istituto etc..), mentre con riferimento alle pubblicazioni ritenute valutabili, si è limitata a preannunciare dei pseudo criteri (parametri di riferimento della comunità scientifica internazionale; considerazione del carattere del contributo; considerazione dell’ordine alfabetico degli autori (…) che non autolimitano in alcun modo le valutazioni della Commissione, poiché non vengono fatte specificazioni, nel senso che non risulta chiarito come tali criteri verranno impiegati, né singolarmente presi, né in combinazione tra loro, in sede di attribuzione dei punteggi.

Essendo il concorso di cui è causa aperto a tutti indistintamente i Primi Ricercatori dell’Istituto, indipendentemente dai settori scientifici di appartenenza, si trattava, quindi, di valutare pubblicazioni scientifiche di settori diversi con un criterio di valutazione omogeneo e pubblicazioni interdisciplinari con la necessità di elaborare parametri di omogeneizzazione della valutazione dei titoli da scrutinare, mentre la Commissione ha omesso tutto ciò, tanto che la scheda della ricorrente non riporta l’attribuzione di punteggio alle proprie pubblicazioni.

Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche, la ricorrente rileva che i titoli che vanno dal n. 182 al n. 206, pur essendo tra le Pubblicazioni scientifiche in realtà rappresentano Attività Istituzionali, sicché i punteggi attribuiti andrebbero rivisti in relazione alla effettiva collocazione.

I pareri (nn. 182189) sono stati incomprensibilmente collocati nella Catg. 1 ed alcuni (nn. 183, 185, 186, 188) non sono stati valutati, perché non firmati, senza tener conto che questa era la prassi negli anni 1980/1990 e che il nome dell’estensore, che veniva inviato con la firma del Direttore dell’ISS, risultava dalla sigla o dalla firma per esteso nella minuta del parere stesso. In relazione a ciò la ricorrente aveva presentato autocertificazione di essere autrice di tutti i pareri presentati.

Aggiunge la ricorrente che i pareri considerati validi sono stati, tuttavia, sottovalutati dalla Commissione rispetto ad analoghi titoli presentati da altri candidati.

La Commissione, inoltre, non ha ritenuto valutabili le seguenti pubblicazioni: nn. 15 (in quanto abstract); 18 (in quanto lettera errata corrige, ma in realtà trattasi di "Corrigenda" e rappresenta una effettiva pubblicazione su Rivista Internazionale che merita punteggio in quanto titolo analogo è stato valutato positivamente per Sapora e Simone, con punti 0,01); 64 (in quanto Capitolo di libro italiano, mentre per la vincitrice Ausiello, pubblicazioni nn. 113 e 114, è stato valutato con l’attribuzione di punti 0,1); da 65 a 74 (in quanto congressi italiani, mentre per la vincitrice Ausiello sono stati valutati punti 0,1); da 81 a 83 (in quanto Congresso nazionale, mentre per la vincitrice Ausiello sono stati valutati punti 0,1); da 84 a 86 (in quanto Pubblicazione a diffusione locale, mentre altre pubblicazioni sono state valutate positivamente con l’attribuzione del punteggio di 0,05), 92 e da 96 a 122 ((in quanto abstract), analogamente da 124 a 129, da 131 a 132, da 136 a 155, da 157 a 160, da 162 a 181, 188, 197, 208 (in quanto atti congresso), 209210 (in quanto abstract). La maggior parte di tali titoli, secondo la ricorrente, non corrispondono alla nozione di abstract, ma sono scritti "ben più articolati". Con riferimento ad altri candidati risultati vincitori alcuni abstract, più schematici rispetto alle pubblicazioni della istante, sono stati ritenuti dalla Commissione valutabili con punteggi pari a 0,20 o 0,05.

Aggiunge l’istante che il titolo (pubblicazione scientifica n. 15) ritenuto non valutabile è stato, di contro, valutato positivamente, con l’attribuzione di punti 0,10 con riferimento alla candidata Giustina Simone (pubblicazione scientifica n. 28).

Analogamente è accaduto per le pubblicazioni scientifiche della ricorrente nn. 154 e 166, ritenute non valutabili, mentre sono state positivamente valutate, con l’assegnazione di punti 0,10, per la candidata Simone (pubblicazioni scientifiche nn. 108 e 118) ed il candidato Sapora (pubblicazione n. 45).

Illegittimamente il titolo n. 191 non è stato valutato, attribuendosi alla ricorrente la qualifica di Curatore, mentre il contributo dei Curatori è facilmente desumibile entrando nel merito del documento. Consegue una ulteriore lesione di almeno punti 0,05.

Aggiunge la ricorrente che per vari titoli (specificamente elencati) pubblicati su riviste di rilievo internazionale è stato attribuito un punteggio non equivalente e non confrontabile. In particolare, al titolo n. 28, costituito da una pubblicazione su Rivista Internazionale, di cui l’istante è unica autrice, è stato attribuito un punteggio dimezzato rispetto a quello pieno di 0,20, assegnato ad analoghe pubblicazioni, con una lesione pari a 0,10 punti.

Sottolinea, inoltre, l’incongruenza delle valutazioni effettuate in riferimento ai "criteri della comunità scientifica internazionale", applicati alla valutazione dei titoli pubblicati su riviste italiane, cui è stato attribuito indistintamente il punteggio di 0,05, ad eccezione degli Annali dell’ISS, cui è stato attribuito il punteggio di 0,01.

In conclusione la ricorrente avrebbe subito una lesione nella valutazione delle sole Pubblicazioni Scientifiche valutata almeno punti 12.0.

2. violazione dell’art. 6, co. 13 del bando di concorso e dei principi generali in materia di pubblici concorsi. Violazione di legge per difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere per falsità del presupposto e disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.

Le censure attengono alla determinazione dei criteri di valutazione con riferimento alla categoria dei titoli n. 2 "Attività Istituzionali".

Deduce la ricorrente che la Commissione ha individuato il genere di attività istituzionale meritevole del punteggio massimo (presidenza di un gruppo di studio internazionale, formalmente costituito), ma non ha individuato i punteggi inferiori a quello massimo che a ciascuna attività sarebbero stati attribuiti. Ciò ha condotto ad una valutazione dei singoli titoli sottratta a qualsiasi parametro di legittimità; in pratica, è mancata gradualità nell’attribuzione dei punteggi, con l’attribuzione alle altre attività istituzionali di punteggi irrilevanti.

Le attività istituzionali della ricorrente, ferme restando le doglianze relative alla collocazione dei titoli che vanno dal n. 182 al 206 erroneamente inseriti tra le Pubblicazioni Scientifiche, sono state valutate con il punteggio massimo di 0,05.

E così la ricorrente per i titoli nn. 211 e 212 ha ottenuto soltanto punti 0,04 e 0,05, mentre sarebbe stato logico aspettarsi una valutazione superiore.

Aggiunge che le attività di cui ai nn. 213 e 215 sono rimaste senza valutazione, in quanto ritenute "partecipazione a comitato", mentre di fatto consistevano nella partecipazione a gruppo di studio, come pure non è stata presa in considerazione l’attività di segreteria scientifica di cui al n. 117 e le attività di organizzazione di convegni e corsi indicate ai nn.da 221 a 230.

In conclusione, per la categoria 2, "attività Istituzionali" la ricorrente ha ricevuto una valutazione complessiva di soli 2,04 punti mentre avrebbe dovuto riportare una valutazione pari a punti 5,04, che aggiunti ai 12 punti delle Pubblicazioni Scientifiche, denotano una lesione pari a 18 punti, sufficienti per collocare la ricorrente tra i vincitori e, quindi, superare la prova di resistenza.

3. violazione dell’art. 6 del bando di concorso e dei principi generali in materia di pubblici concorsi. Violazione di legge per difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere per falsità del presupposto e disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.

In relazione ai titoli indicati nella categoria 3 dell’art. 6 del bando: "Incarichi di responsabilità nella gestione di strutture, incarichi di responsabilità di Progetti, incarichi universitari, docenze in Corsi istituzionali" manca qualsiasi parametro certo e predeterminato per la rispettiva valutazione.

La ricorrente, per tale categoria di titoli, ha ottenuto una valutazione pari a 0.61 punti su un massimo di 4, con la conseguenza che molti di essi non sono stati valutati, come è accaduto per i titoli nn. 237, 238, 239 e da 245 a 248, pur essendo presente una dichiarazione di notorietà in conformità alle disposizioni di bando (art. 6, co. 4).

Si è costituito l’Istituto Superiore di Sanità, concludendo per l’infondatezza del ricorso.

All’Udienza del 20 aprile 2011 la causa è stato trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Con il ricorso all’esame viene impugnata la graduatoria di merito del concorso interno per titoli a ventidue posti di Dirigente di ricerca in prova – I livello professionale – dell’Istituto Superiore di Sanità, bandito con decreto n. 376 dell’11 dicembre 2007, ai sensi dell’art. 15, co. 6, del CCNL relativo al comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, stipulato in data 7 aprile 2006.

Con il primo motivo, variamente articolato, la ricorrente censura, innanzi tutto, i criteri adottati dalla Commissione e, in particolare, con riferimento alle pubblicazioni scientifiche, deduce che la Commissione ha specificato soltanto quali pubblicazioni non avrebbero ricevuto punteggio alcuno, mentre con riferimento alle pubblicazioni ritenute valutabili, ha stabilito dei pseudo criteri, quali, ad esempio, il riferimento ai parametri della comunità scientifica internazionale, o al carattere del contributo scientifico apportato, ovvero all’ordine alfabetico degli autori etc.., elementi questi che non autolimitano le valutazioni della Commissione medesima. In sostanza, i criteri sarebbero generici e non sarebbe stato dato conto degli stessi in sede di attribuzione del punteggio.

In proposito occorre previamente rilevare che l’attività di determinazione dei criteri di valutazione rientra nell’ampia discrezionalità della Commissione esaminatrice ed è pertanto sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, impingendo nel merito dell’azione amministrativa, salvo che non sia ictu oculi inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 22/9/05 n. 4989), che nel caso di specie non sussistono, avendo la Commissione utilizzato criteri di valutazione chiari e pertinenti.

Invero, nessuna norma impone l’obbligo di rappresentare il punteggio in termini di valore numerico da assegnare a ciascun titolo. L’obbligo consiste nello stabilire preventivamente ed in astratto i criteri di massima in base ai quali la Commissione attribuirà il punteggio ad ogni singolo titolo, quale diretta espressione dei criteri stessi.

Nella specie con il verbale n. 1 redatto in data 6 giugno 2008 la Commissione ha stabilito i criteri di valutazione dei titoli, che essendo desunti dalla vigente normativa relativa ai concorsi per la docenza universitaria, alla quale le carriere di ricercatori degli Enti pubblici di ricerca sono rapportabili, non sembrano potersi considerare arbitrari o incoerenti sul piano logico.

Il richiamo, invero, ai c.d. "parametri di riferimento della comunità scientifica comunitaria" viene utilizzato proprio nelle procedure concorsuali in ambito universitario, in sede di valutazione della produzione scientifica dei candidati.

L’insussistenza dei vizi sopra specificati emerge dall’esame della documentazione. Infatti la Commissione, nel procedere all’esame dei titoli in categoria 1 del bando, ha posto in essere un’attività complessa e articolata, che ha avuto il suo fulcro sia nel valore intrinseco delle riviste che nel contenuto qualitativo delle singole opere in esse pubblicate.

I componenti la Commissione, peraltro, è utile chiarirlo dato il carattere multidisciplinare della selezione, erano esperti in possesso di specifiche competenze idonei ad apprezzare ogni pubblicazione in relazione al contenuto qualitativo ed il bando, al fine di consentire alla Commissione di procedere ad una disamina precisa del contenuto delle singole pubblicazioni, all’art. 6, co. 3, nella parte in cui regolamenta le modalità di presentazione dei singoli titoli, statuisce che le pubblicazioni e gli elaborati di servizio debbono essere presentati in originale, ovvero in copia autentica o dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 19 del d.P.R. n. 445 del 2000. Ciò, come precisato nella coeva sentenza emessa sul ricorso n. 1537/2010, è confermato nel verbale n. 47, laddove viene precisato, da parte della Commissione medesima, che "ogni documento proprio per la sua unicità all’interno della selezione è stato valutato nella sua intrinseca sostanza, entrando nel merito".

Consegue che le pubblicazioni, oltre ad essere valutate secondo i canoni di collocazione e diffusione editoriale, hanno avuto un vaglio sostanziale della rilevanza scientifica di ognuna di esse, vale a dire la valutazione si è espletata attraverso un giudizio di merito espresso dai componenti della Commissione attraverso non solo dei parametri bibliometrici, ma anche sulla base delle proprie conoscenze, essendo essi dotati della necessaria competenza disciplinare e, quindi, in grado di apprezzare le qualità della produzione scientifica dei candidati.

E’ utile ripetere che tale attività, con carattere prettamente tecnicodiscrezionale, è, per consolidata giurisprudenza, come ricordato sopra, non sindacabile in questa sede, a meno che non siano rilevabili vizi di manifesta illogicità e palese disparità di trattamento da parte della Commissione, che nella specie non è dato rilevare dalla documentazione depositata.

In relazione alle contestazioni relative alla fase di valutazione, la Commissione, nuovamente riconvocata, ha fornito con verbale n. 52 del 25 giugno 2010 le dovute delucidazioni.

In relazione ai titoli che – secondo la prospettazione di parte ricorrente – sarebbero stati erroneamente collocati nella categoria Pubblicazioni scientifiche, mentre, in realtà, rappresentano Attività Istituzionali, sicché i punteggi attribuiti andrebbero rivisti in relazione alla loro effettiva collocazione, si osserva che la Commissione, dopo averli collocati nelle apposite qualifiche, conferma per i nn. 182, 184, 190, 191, 192, 194, 195 196, 205, 207 e 54 il punteggio già attribuito e per i nn. 183, 185, 186 e 288, ribadisce che non possono essere presi in considerazione, trattandosi di lettere del Direttore dell’Istituto non firmate. I titoli nn. 15 e 197 costituiscono degli Abstracts e, quindi, non rientrano in alcuna categoria; analoghe considerazioni valgono per il titolo n. 208, costituito da un atto di congresso italiano; altrettanto per il titolo n. 104, trattandosi di atto di convegno italiano e per i titoli di cui ai nn. 213, 214, 215, in quanto partecipazioni a meeting; come pure per il titolo n. 217, in quanto è un invito a costituire una segreteria scientifica di un gruppo di studio.

I titoli dal n. 221 al n. 230 risultano essere "Locandine" e, quindi, non valutabili.

Diversamente, per i titoli nn. 18 e 64 la Commissione attribuisce, rispettivamente, il punteggio di 0,10 e 0,05.

I titoli dal n. 65 al 74 e i nn. 81, 82 e 83 sono atti di congressi nazionali e, quindi, non rientrano in alcuna categoria, mentre per i titoli nn. 84, 85 e 86 la Commissione attribuisce il punteggio di 0,05 per titolo. I titoli nn. 92, 96, 122, 125, 125, 127, 128, 129, 144, 154, 155 e 166, costituiti da annual repert, non rientrano in alcuna categoria.

In relazione alle pubblicazioni scientifiche, che risultano valutate sulla base del loro contenuto tecnicoscientifico, la Commissione conferma i punteggi già attribuiti.

Sulla base dei rilievi sopra elencati, La Commissione ha proceduto alla rettifica dei punteggi di alcuni candidati, tra cui la ricorrente, la quale da un punteggio complessivo di 51,25/100 è passata a punti 51,54 /100.

Tuttavia tali rettifiche non apportano alcuna modifica sostanziale alla posizione dei candidati dichiarati vincitori.

Per quanto sopra, il ricorso deve essere respinto.

In considerazione della particolarità della vicenda in esame, può disporsi la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa, tra le parti costituite, le spese e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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