Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-04-2011) 10-06-2011, n. 23424

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

IL tribunale di Vasto, con sentenza del 19 gennaio del 2007, condannò M.R. alla pena di Euro 2000 di ammenda, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 14 e art. 51, comma 2 per avere, quale titolare della ditta "Nuova Demolizione di Mancini Rocco", effettuato su un’area di pertinenza della strada provinciale un deposito incontrollato di relitti di veicoli a motori o parti di essi. Fatto commesso in (OMISSIS);

Ricorre per cassazione l’imputato deducendo:

la violazione della norma incriminatrice in quanto egli, svolgendo l’attività di autodemolitore e di rivendita di pezzi di ricambio per auto, non aveva effettuato alcuna attività di autosmaltimento:

infatti le carcasse ed i pezzi non utilizzati erano conferiti per lo smaltimento alla ditta FONDAM, la quale fondeva e riciclava i materiali metallici; fino allo smaltimento i rifiuti propri si trovavano all’interno di un deposito temporaneo e controllato mentre i pezzi utilizzabili erano lasciati nell’area dove l’imputato svolgeva la propria attività;

mancanza o contraddittorietà della motivazione in quanto non si era individuato l’autore dell’abbandono dei rifiuti nell’area di pertinenza della strada provinciale; l’abbandono è stato addebitato al prevenuto perchè svolgeva la sua attività di fronte alla zona in cui è stato rinvenuto il deposito incontrollato.

Il ricorso è inammissibile perchè sotto l’apparente deduzione di vizi di legittimità si prongono censure in fatto e si prospetta una ricostruzione fattuale alternativa a quella ritenuta dai giudici del merito senza l’allegazione o quanto meno l’indicazione del dato processuale sul quale si fonderebbe la ricostruzione alternativa.

Il tribunale ha dato atto che l’abbandono incontrollato di automezzi da demolizione era stato accertato e rilevato dal Comandante dei Vigili Urbani, il quale aveva constatato che l’area sulla quale erano stati abbandonati gli automezzi era di pertinenza dell’imputato, il quale svolgeva l’attività di autodemolitore su un fondo contiguo a quello dove sono stati rinvenuti gli automezzi abbandonati.

Dall’inammissibilità del ricorso discende l’obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 1000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità secondo l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.

L’inammissibilità del ricorso per la manifesta infondatezza dei motivi impedisce di dichiarare la prescrizione eventualmente maturata dopo la decisione impugnata, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la decisione del 22 novembre del 2000, de Luca.
P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p., DICHIARA Inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000, 00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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