Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-04-2011) 10-06-2011, n. 23422 Opera dell’ingegno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 3 febbraio del 2010 la Corte d appello di Caltanisetta, in parziale riforma di quella pronunciata dal tribunale di Enna il 1 aprile del 2008 sostituiva la pena detentiva inflitta a M.M.F. con Euro 5700 determinando la pena complessiva in Euro 7700.

Il predetto era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c) e d) per avere detenuto per la vendita n. 81 Cd, 39 musicassette e 31 CD per Play Station abusivamente duplicati e privi del contrassegno SIAE Fatti accertati in (OMISSIS).

Ricorre per cassazione l’imputato per mezzo del proprio difensore denunciando la violazione della norma incriminatrice. Con riferimento al reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. d), assume che il fatto non è previsto dalla legge come reato perchè il regolamento contenente l’obbligo del contrassegno, che costituisce una regola tecnica, non era stato comunicato alla Commissione dell’Unione Europea, come prescritto dalla direttiva comunitaria. Con riguardo al reato di cui alla lett. c) sostiene che sarebbe carente la prova dell’abusiva duplicazione.
Motivi della decisione

Entrambi i reati si sono estinti per prescrizione essendo maturato, sia pure dopo la sentenza impugnata, il termine prescrizionale prorogato di anni 7 e mesi sei decorrente dal 26 settembre del 2002, avuto pure riguardo al periodo, pari a mesi due e giorni 16 durante il quale il dibattimento è rimasto sospeso per impedimento dell’imputato o del suo difensore. Pertanto il termine ultimo è maturato l’11 giugno del 2010.

Il ricorso con riferimento al reato di cui all’art. 171 ter, lett. d) è fondato perchè tale reato non sussiste.

In proposito si osserva che la L. n. 633 del 1941, art. 181 bis, al comma 1 prevede da parte della SIAE (Società Italiana degli autori ed editori) l’apposizione di un contrassegno su tutte le opere destinate al commercio. Il comma 4 prevede che "I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne l’agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l’alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente…".

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 11 luglio 2001, n. 338, modificato con D.P.C.M. del 25 ottobre 2002, n. 296. Sennonchè la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sez. 3^, in data 8 novembre 2007, nel procedimento C-20/05 Schwibbert, dopo avere premesso che la previsione dell’apposizione di un contrassegno costituisce una regola tecnica, ha stabilito che la normativa sul contrassegno in questione, essendo entrata in vigore dopo la direttiva del Consiglio del 28 marzo 1983 n 83/189/CE, modificata con la direttiva 98/34, la quale prevedeva una procedura d’informazione alla Commissione Europea nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, doveva essere preceduta dalla procedura d’informazione disciplinata dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (Direttiva n 98/34/CE) e che l’omessa comunicazione alla Commissione, rendeva la regolamentazione relativa al contrassegno inopponibile ai privati.

Sulla base di tale decisione da parte di questa Corte si è statuito che in tema di diritto d’autore, la non opponibilità ai privati della normativa sul contrassegno Siae, quale effetto della mancata comunicazione della stessa alla Commissione Europea in adempimento della normativa comunitaria relativa alle "regole tecniche", nel senso affermato dalla Corte di Giustizia CE, comporta il venir meno unicamente dei reati caratterizzati dalla sola mancanza del contrassegno suddetto, continuando dunque ad essere vietata e sanzionata penalmente qualsiasi attività che comporti l’abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell’ingegno (cfr. per tutte Cass. n. 34555 del 2008). Pertanto il prevenuto, dal reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. d), va assolto perchè il fatto non sussiste, per l’insussistenza di uno dei presupposti previsti dal legislatore per l’integrazione del reato, mentre per il residuo reato di cui all’art. 171 ter, lett. c) va applicata la prescrizione.

Il provvedimento di confisca va però confermato.

In proposito si osserva che nel frattempo l’Amministrazione ha avviato la procedura di cui agli artt. 8 e 9 della direttiva n. 98/34/CE, inviando un nuovo regolamento alla Commissione, che, nella sostanza e fatte salve alcune limitate modifiche, è riproduttivo del regolamento contenuto nel D.P.C.M. n. 338 del 2001 come modificato dal D.P.C.M. n. 296 del 2002.

Il nuovo Regolamento è stato adottato con decreto n. 31 del 23 febbraio del 2009 ed è stato comunicato alla Commissione Europea. A seguito di tale comunicazione le norme considerate inopponibili ai privati sono divenute applicabili, hanno cioè ripreso la loro efficacia e rilevanza penale. Da ciò consegue, secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, che la confisca pronunciata dopo la comunicazione del Regolamento sul contrassegno è legittima anche con riferimento alle condotte poste in essere prima della comunicazione (Cass. n. 7622 del 2010, n. 9165 del 2010, n. 9166 e 9173 del 2010). Invero in forza del rinvio all’art. 200 contenuto nell’art. 236 c.p., alla confisca si applicano le disposizioni vigenti al momento della sua applicazione. Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa da quella vigente al momento del fattoci deve applicare quella vigente al momento dell’esecuzione della misura stessa, in quanto le misure di sicurezza per la loro natura sono correlate all’attualità della situazione di pericolo. Nella fattispecie la norma incriminatrice non ha subito alcuna modificazione ma è stata solo temporaneamente sospesa la sua efficacia, che, a seguito della comunicazione della regola tecnica alla Commissione, è stata ripristinata. In ogni caso al momento dell’esecuzione della misura di sicurezza il regolamento contenente la regola tecnica era stato comunicato. Pertanto, la confisca disposta dal giudice del merito dopo l’avvenuta comunicazione della regola tecnica si deve ritenere legittima dovendo comunque essere applicata la legge vigente al momento dell’esecuzione della misura stessa.

La declaratoria di estinzione del reato di cui all’art. 171 ter, lett. c) non impedisce la confisca essendo essa obbligatoria a norma della L. n. 633 del 1941, art. 171 sexies, comma 2, trattandosi di prodotti che non possono essere detenuti e posti in commercio se illecitamente duplicati o privi del contrassegno. La confisca deve essere sempre disposta a condizione che si accerti, come avvenuto nella fattispecie, la realizzazione di uno dei reati di cui agli artt. 171 bis, ter e quater della legge anzidetta.
P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 620 c.p.p., annulla Senza rinvio la sentenza impugnata, quanto al reato di cui all’art. 171, lett. d) perchè il fatto non sussiste e quanto al reato di cui all’art. 171, lett. c) perchè estinto per prescrizione.

Conferma la disposizione di confisca.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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