T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 13-06-2011, n. 1528

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto del 20.10.2010, il Questore della Provincia di Lecco revocava il permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato a favore del sig. Z.J., viste le condanne penali subite da quest’ultimo per violazione del DPR 309/1990 sugli stupefacenti.

Contro il citato decreto era proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Lecco, che rigettava l’impugnativa con proprio decreto del 3.2.2011.

Il provvedimento prefettizio era gravato davanti a questo TAR, con domanda di sospensiva.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, concludendo per la reiezione del ricorso.

All’udienza in camera di consiglio del 9.6.2011, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.

Il ricorso è infondato.

Non appare in contestazione, infatti, che l’esponente abbia subito una pluralità di condanne per violazione della disciplina sugli stupefacenti di cui all’art. 73 del DPR 309/1990 (in particolare: Tribunale di Monza in data 7.2.2008; Tribunale di Milano in data 9.7.2008 e Tribunale di Lecco in data 27.7.2010).

Sul punto, evidenzia il Collegio come i reati di cui all’art. 73 del DPR 309/1990 rientrano fra quelli ("reati inerenti gli stupefacenti"), per i quali gli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 286/1998, alla luce dalle modifiche introdotte dalla legge 189/2002, escludono automaticamente l’ingresso e la permanenza sul territorio nazionale.

La giurisprudenza amministrativa risulta ormai consolidata nel senso che la sentenza condanna per i reati di cui sopra, viste le novità della legge 189/2002, costituisce di per sé ostacolo al rinnovo del permesso di soggiorno, senza che l’Amministrazione possa effettuare una diversa valutazione della pericolosità sociale del soggetto, tenuto conto che lo stesso legislatore ha direttamente effettuato tale valutazione, mediante l’individuazione di una serie di reati ritenuti in ogni caso ostativi alla permanenza sul territorio nazionale (Corte Costituzionale, 16.5.2008, n. 148; Consiglio di Stato, sez. VI, 2.12.2008, n. 5924 e 21.4.2008, n. 1803; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n. 5475/2008, n. 5674/20008 e n. 3140 del 6.4.2009, TAR Lombardia, Milano, sez. III, ord. n. 405/2008 e, fra le più recenti, TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 21.2.2011, n. 511, con la giurisprudenza ivi richiamata).

Sussistono, nondimeno, giuste ragioni per compensare fra le parti le spese di causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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