Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-04-2011) 10-06-2011, n. 23419

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p. 1. Con ordinanza del 14/12/2010, il tribunale del riesame di Palermo respingeva l’appello proposto da B.A. avverso l’ordinanza del 12/11/2010 con la quale il g.i.p. del tribunale di Marsala aveva rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica. p. 2. Avverso la suddetta ordinanza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo MOTIVAZIONE OMESSA per avere il tribunale "ritenuto l’esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, richiamando le considerazioni sviluppate dal g.i.p. di Marsala ma disattendendo totalmente quanto alla difesa aveva sostenuto nell’atto di appello in favore del B.". p. 3. La censura è manifestamente infondata atteso che non è vero che il tribunale non ha preso in esame il motivo di doglianza.

Al contrario, dopo averlo esaminato è giunto alla conclusione che la censura mossa all’ordinanza del g.i.p. doveva ritenersi infondata atteso che lo stato di tossicodipendenza non era tale da poter prevalere sulle "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, sussistenti in ragione dei numerosi e specifici, nonchè gravi, precedenti penali gravanti sull’istante". p. 4. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

DICHIARA Inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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