T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 13-06-2011, n. 1527

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i ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto prot. 5231 del 22.2.2011, il Comune di Muggiò avvisava il C.R., ai sensi degli articoli 7 ed 8 della legge 241/1990, dell’inizio del procedimento di repressione degli abusi edilizi relativi alle opere realizzate in presunta difformità al Nulla Osta rilasciato il 20.2.1962.

Contro tale atto era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva, affidato a tre motivi: 1) violazione dell’art. 3 della legge 241/1990 ed eccesso di potere; 2) violazione della legge 1150/1942 e del regolamento edilizio 14306/1934; 3) violazione dell’art. 21septies della legge 241/1990.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, eccependo l’inammissibilità ed in ogni caso l’infondatezza nel merito del gravame.

All’udienza in camera di consiglio del 9.6.2011, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.

Il ricorso deve reputarsi inammissibile per difetto di interesse, visto che attraverso il medesimo è impugnata una nota recante la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli articoli 7 ed 8 della legge 241/1990.

Orbene, come ammesso pacificamente dalla giurisprudenza amministrativa, l’avviso di avvio del procedimento è un atto meramente endoprocedimentale, non idoneo ad incidere negativamente sulla sfera giuridica del destinatario e, come tale non impugnabile, non arrecando alcuna violazione alla situazione giuridica dell’esponente (cfr., fra le tante, TAR Campania, Napoli, sez. III, 1.3.2011; sez. VII, 29.7.2010, n. 17179 e TAR Campania, Salerno, sez. II, 8.7.2010, n. 10180).

A diversa conclusione non induce la circostanza che l’atto gravato reca, in asserita attuazione dell’art. 3 ultimo comma della legge 241/1990, l’indicazione del termine e dell’autorità a cui ricorrere.

Si tratta, evidentemente, di una indicazione ultronea, forse frutto di un eccesso di zelo dell’Amministrazione, che non è però in grado di mutare la natura giuridica dell’atto.

L’accoglimento dell’eccezione di inammissibilità, come sopra indicato, esime il Collegio dalla trattazione del merito del gravame.

Sussistono però giusti motivi, visto l’erroneo riferimento da parte del Comune all’ultimo comma del citato art. 3, per compensare interamente fra le parti le spese di causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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