Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-10-2011, n. 21432 I.N.A.I.L.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 2 aprile 2007, la Corte d’Appello di Catanzaro, in accoglimento del gravame svolto dall’INAIL contro la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto per contributi omessi pari a L. 144.164.370 oltre accessori e spese, confermava la revoca del decreto opposto e condannava la Edilcaci s.n.c. al pagamento della somma residua di Euro 16.273,92. 2. La Corte territoriale puntualizzava che:

– la Edilcaci aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo affermando di non essere debitore della somma ingiunta avendo sempre tutto pagato; gradatamente, aveva poi anche eccepito la prescrizione del credito, l’inammissibilità e improcedibilità della procedura ingiuntiva, non rientrando i documenti a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo fra quelli espressamente previsti dalla legge per farsi luogo alla procedura monitoria;

– il fatto costitutivo della pretesa dell’INAIL, azionata con il procedimento monitorio, non era stato mai contestato, ma anzi ammesso giacchè, affermando di non essere debitrice per aver tutto pagato, la Edilcalci aveva ammesso l’esistenza dell’obbligazione, a suo dire adempiuta integralmente;

– la documentazione esibita dall’INAIL (denuncia di esercizio, denunce delle retribuzioni per gli anni 1982 e 1983 e attestazione di credito del Direttore della sede INAIL) era esaustivamente probatoria del credito vantato;

– dai conteggi contenuti nell’atto di appello risultava che la società, nel corso degli anni, aveva pagato in diverse soluzioni e con diverse modalità, solo una parte, seppur considerevole, del debito complessivo, residuando la somma sopra riportata, al pagamento della quale andava condannata.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Edilcaci s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. L’INAIL ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso, ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

4. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5). Censura la sentenza impugnata per erronea valutazione delle risultanze istruttorie, per aver ritenuto assolto l’onere probatorio sulla base della sola attestazione del direttore della sede INAIL prodotta in sede monitoria e per la ritenuta mancata contestazione da parte della società del credito azionato in via monitoria. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto con il quale si chiede alla Corte di dire se "la documentazione prodotta dall’INAIL e consistente tra l’altro nell’attestazione di credito del Direttore dell’INAIL possa costituire fonte di prova nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo, o se, invece, superata la fase del monitorio debbano essere attuate a fronte della contestazione del credito da parte dell’opponente tutte le garanzie derivanti dall’ art. 2697 c.c. nonchè da quello del contraddittorio e quindi accertare i fatti mediante una completa attività istruttoria". 5. Osserva la Corte che la censura non coglie nel segno posto che la Corte territoriale ha fondato la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna al pagamento del credito residuo sulla scorta della denuncia di esercizio, delle denunce delle retribuzioni per gli anni 1982 e 1983 e dell’attestazione di credito del Direttore dell’INAIL, dunque non solo sulla base di quest’ultima risultanza documentale. Non viene, pertanto, in alcun modo in rilievo, nella specie, il tema della non completa efficacia probatoria dell’attestazione del Direttore della sede provinciale dell’ente creditore (nella specie, l’INAIL) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

6. Per il resto la censura è infondata. Con motivazione immune da vizi logici la Corte territoriale ha correttamente ritenuto provato il fatto costitutivo della pretesa creditoria dell’INAIL, sulla scorta della mancata contestazione e dell’esplicita ammissione, con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, dell’avvenuto pagamento rimanendo tuttavia non assolto, dalla società opponente, l’onere probatorio incombente sul debitore che eccepisca di aver adempiuto la prestazione azionata in via monitoria.

7. E’ sufficiente, al riguardo, richiamare il costante orientamento di questa Corte secondo il quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all’accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell’emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione – l’opponente che eccepisca l’avvenuto pagamento, con l’atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l’eccezione deve comunque revocare in foto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario neanche l’eventuale posteriorità dell’accertato fatto estintivo al momento dell’emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all’originario decreto ingiuntivo (ex multis, Cass., 22489/2006; SU. 7448/1993).

8. Nella specie la società opponente non ha assolto il predetto onere probatorio e, pertanto, in difetto di prova dell’integrale adempimento da parte della società, correttamente la corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici, ha revocato il decreto opposto e condannato la società al pagamento del residuo importo del credito dell’originario decreto ingiuntivo.

9. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio di Cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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