Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-04-2011) 10-06-2011, n. 23417 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p. 1. Con ordinanza del 22/09/2010, il Tribunale del riesame di Napoli dichiarava inammissibile la richiesta di riesame avverso l’ordinanza con la quale, in data 4/08/2010, il g.i.p. del Tribunale di Nola aveva applicato a F.S. la misura della custodia cautelare in carcere. p. 2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 178 c.p.p. atteso che il tribunale aveva giudicato senza che gli fosse stata mai notificata la fissazione dell’udienza di trattazione. Era, infatti, successo che il decreto era stato notificato, presso il carcere di Poggioreale, ad un suo omonimo, tale F. S. nato il (OMISSIS) (che aveva sottoscritto erroneamente la rinuncia a comparire) mentre esso ricorrente era nato il (OMISSIS). p. 3. Il ricorso, alla stregua della documentazione prodotta dallo stesso P.g. e dal ricorrente deve ritenersi fondato atteso che è provato che: a) presso il carcere di Poggioreale, al momento della notifica dell’udienza, si trovavano reclusi sia F. S. nato il (OMISSIS) sia F.S. nato il (OMISSIS); b) il decreto di fissazione dell’udienza, in effetti, venne notificato a F.S. nato il (OMISSIS) che rinunziò (illegittimamente) a presenziare all’udienza del 22/09/2010.

Di conseguenza, poichè il decreto di fissazione dell’udienza non fu mai notificato al ricorrente, l’ordinanza va annullata e gli atti trasmessi al Tribunale di Napoli per il corso ulteriore.
P.Q.M.

ANNULLA Senza rinvio l’ordinanza impugnata e DISPONE trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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