Cass. pen., sez. I 08-07-2008 (01-07-2008), n. 27777 Possibilità di applicazione mista di essa e della disciplina precedente – Inapplicabilità ai giudizi di appello o di legittimità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma di quella di primo grado sostituiva a S.R. e S.V. la pena detentiva con la pena pecuniaria di specie corrispondente in relazione al delitto di violazione del foglio di via obbligatorio.
Osservava che non erano decorsi il termini di prescrizione a causa delle sospensioni richieste per impedimento delle imputate e del difensore.
Avverso la decisione presentavano ricorso ambedue le imputate e deducevano violazione di legge in relazione all’art. 159 c.p., come modificato dalla L. n. 251 del 2005 che all’art. 6 stabilisce che, in caso di sospensione del processo per impedimento del difensore e dell’imputato, l’udienza non può mai essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento.
Poichè tale disposizione è certamente più favorevole per le imputate doveva trovare immediata applicazione da parte della corte territoriale, anche se il processo pendeva in appello e, pertanto, fermo restando che il tempo di prescrizione era di anni 3, aumentato ad anni 4 e mesi 6 per l’interruzione, le sospensioni dovevo essere calcolate solo in 60 giorni ognuna.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
In primo luogo va affermato che in tema di prescrizione del reato, la disciplina transitoria prevista dalla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, nella parte in cui esclude l’applicazione dei termini di prescrizione più brevi ai processi pendenti in appello e in sede di legittimità, deve essere interpretata in senso unitario e cioè nel senso che l’esclusione riguarda tutte le disposizioni che comportino una abbreviazione dei termini, compresa quella che impone un limite alla sospensione del termine di prescrizione non superiore ai 60 giorni (Sez. 3^ 14 febbraio 2007 n. 15177, rv. 236813).
Da ciò ne discende che il ricorrente, richiamando l’art. 2 c.p. cioè l’applicazione della legge più favorevole, non può chiedere, contemporaneamente, l’applicazione dei vecchi termini di prescrizione al reato contravvenzionale, perchè più favorevoli alle imputate, e l’applicazione della nuova disciplina solo in relazione ai termini di sospensione della prescrizione, e cioè sessanta giorni dalla cessazione dell’impedimento del difensore.
La giurisprudenza di legittimità ha escluso che ciò sia possibile, affermando che il criterio della maggiore convenienza per l’imputato non è consentito, occorrendo applicare integralmente l’una o l’altra disciplina in relazione alle previsioni dell’art. 10, comma 2, legge citata (Sez. 1^, 19 dicembre 2007 n. 2126, rv. 238639).
Ne discende che la prescrizione ordinaria, anni 4 e mesi 6, scadeva il 14/10/2007, mentre le sospensioni, pari a mesi 11 e giorni 15, determinavano come termine ultimo quello del 29/9/2008.
Le ricorrenti debbono essere condannate in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuna alla somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuna della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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