Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-04-2011) 10-06-2011, n. 23401 Giudizio abbreviato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

in persona del dott. Giovanni D’Angelo che ha concluso per l’inammissibilità.
Svolgimento del processo

p.1. Con sentenza del 23/09/2010, la Corte di Appello di Catanzaro confermava, in punto di responsabilità, la sentenza pronunciata in data 16/11/2009 dal tribunale della medesima città con la quale D. R.U. era stato ritenuto responsabile dei delitti di rapina e lesioni ai danni di C.P.. p.2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

1. VIOLAZIONE dell’art. 438 c.p.p., comma 5 per avere la Corte territoriale omesso di fornire una adeguata risposta alla censura che era stata mossa avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva negato la diminuzione di un terzo della pena a seguito della tempestiva formulazione della richiesta di rito abbreviato;

2. VIOLAZIONE dell’art. 62 bis c.p. per avere la Corte territoriale immotivatamente negato la concessione delle attenuanti generiche non avendo tenuto conto del comportamento post delictum dell’imputato che aveva provveduto anche al risarcimento del danno alla parte offesa, comportamento sintomatico di resipiscenza.
Motivi della decisione

p.3. violazione dell’art. 438 c.p.p., comma 5: la censura è infondata per le ragioni di seguito indicate.

Costituisce consolidato principio di diritto quello secondo il quale "in tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall’imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi necessaria quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico- valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della regiudicanda": SSUU 4471/2004 Rv. 229175.

Proprio in applicazione di tale principio, la Corte territoriale ha respinto la dedotta censura con la seguente motivazione: "si deve rilevare, anzitutto, che risulta corretta la decisione del primo Giudice di non fare luogo alla diminuzione della pena prevista per il rito abbreviato, in quanto l’istruzione dibattimentale espletata ha confermato che l’integrazione probatoria alla quale l’imputato aveva subordinato la sua richiesta riguardava fonti orali già escusse dagli inquirenti, sicchè la stessa non era finalizzata a colmare lacune presenti nelle dichiarazioni da esse rese, ma esclusivamente a ricercare elementi favorevoli all’impostazione difensiva, con l’intento di introdurre non già una prova integrativa, bensì sostitutiva di quella in atti".

In questa sede, il ricorrente, lungi dal dedurre argomenti specifici avverso la suddetta motivazione, si è limitato a ribadire la propria tesi e cioè che aveva diritto alla diminuzione della pena (per non essere stato ammesso erroneamente al rito abbreviato) perchè, all’esito della celebrazione del giudizio di primo grado, era emersa "la totale inutilità probatoria, dal momento che il processo ben avrebbe potuto essere definito … con il rito abbreviato condizionato all’esame dei testi C.P. (persona offesa) e L.G. (teste oculare".

Sennonchè si tratta, con tutta evidenza, di una censura aspecifica rispetto alla ratio decidendi avendo la Corte territoriale spiegato che l’esame dei testi ai quali il ricorrente aveva subordinato la richiesta di rito abbreviato, riguardava fonti orali già escusse dagli inquirenti, sicchè la stessa non era finalizzata a colmare lacune presenti nelle dichiarazioni da esse rese, ma esclusivamente a ricercare elementi favorevoli all’impostazione difensiva, con l’intento di introdurre non già una prova integrativa, bensì sostitutiva di quella in atti: avverso tale specifica motivazione il ricorrente nulla ha dedotto sicchè la censura va ritenuta inammissibile per mancanza di specificità. p.4. violazione dell’art. 62 bis c.p.: sul punto, la Corte territoriale, ha respinto la richiesta di concessione delle attenuanti generiche "in considerazione dei suoi precedenti penali e dell’oggettiva gravità del fatto, di notevole allarme sociale, in quanto commesso ai danni di una persona anziana, nella cui abitazione il D.R. si è introdotto con l’inganno e la violenza".

La suddetta motivazione, essendo congrua ed adeguata rispetto agli evidenziati elementi fattuali, non si presta ad alcuna censura avendo la Corte fatto buon governo dei poteri discrezionali che la legge concede al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio.

Sul punto, infatti, è appena il caso di rilevare che il giudice di merito non è tenuto ad una valutazione di ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, atteso che il giudizio dev’essere complessivo potendo, quindi, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche essere giustificata anche solo con il riferimento ai precedenti penali dell’imputato, qualora essi siano valutati quali indici della capacità a delinquere del medesimo e, dunque, della sua pericolosità sociale: il che è quanto ha fatto la Corte territoriale. p.5. In conclusione, l’impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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