Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-04-2011) 10-06-2011, n. 23398

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

per l’annullamento con rinvio relativamente al ricorso del P.G..
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con sentenza del 27/04/2010, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza pronunciata in data 16/10/2009 con la quale il tribunale di Torre Annunziata aveva ritenuto D.R.R. responsabile del delitto di ricettazione, riconoscendogli le attenuanti generiche. p.2. Avverso la suddetta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione sia il Procuratore Generale che l’imputato in proprio.

P.2.1. IL PROCURATORE GENERALE ha dedotto omessa motivazione in ordine al proposto gravame con il quale era stato dedotto l’illegittimo riconoscimento delle attenuanti generiche da parte del giudice di primo grado;

p.2.2, D.R. ha dedotto il seguente testuale motivo: "la sentenza emessa dalla VIA Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli merita censura in quanto i giudici di appello non hanno stabilito se il giudice di prime cure abbia esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, se abbia fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbia esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. D’altronde, come si evince dalla lettura del testo del provvedimento impugnato, la sentenza ricorsa manifestamente carente di motivazione ed illogica laddove affronta alcuni aspetti attinenti alla responsabilità del ricorrente". p.3. Il ricorso del Procuratore generale è fondato in quanto, in effetti, la Corte non ha speso una sola parola sul proposto gravame della Procura. La sentenza, quindi, va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello per nuovo giudizio sul punto. p.4. Manifestamente infondato – per genericità ed specificità – è invece il motivo di ricorso dedotto dall’imputato atteso che la Corte, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, ha puntualmente risposto ai motivi di gravame.
P.Q.M.

DICHIARA Inammissibile il ricorso di D.R. e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende;

ANNULLA Con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulle attenuanti generiche di cui all’appello del Procuratore Generale e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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