Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-10-2011, n. 21428 Assegno di invalidità Pensione di invalidità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 2/2 – 23/2/06 la Corte d’appello di Messina accolse l’impugnazione proposta dall’Inps avverso la sentenza n. 614/03 emessa in data 1/4/2003 dal giudice del lavoro del Tribunale di Patti, con la quale l’ente previdenziale era stato condannato a corrispondere ad A.A. l’assegno ordinario di invalidità dalla data della domanda amministrativa, e conseguentemente rigettò la domanda dopo aver appurato, a seguito di rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio, che le patologie dalle quali era affetto l’appellato non riducevano significativamente la sua capacità di lavoro. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’ A. il quale affida l’impugnazione a due motivi di censura.
Motivi della decisione

1. Col primo motivo il ricorrente sostiene che la comunicazione del 7/9/05, da parte dell’Ufficio Pensioni della sede di Messina, inerente l’accoglimento della sua domanda di conferma dell’assegno di invalidità n. (OMISSIS) categoria IOART di cui era già titolare, dichiarato non più soggetto a scadenza, era intervenuta nelle more del giudizio d’appello, con conseguente carenza di interesse delle parti al proseguimento procedimento giurisdizionale, per cui si imponeva la cessazione della materia del contendere. In pratica, secondo il ricorrente, il nuovo titolo, rappresentato dal riconoscimento de diritto alla prestazione in sede amministrativa, finiva per sostituire il precedente, costituito dalla sentenza impugnata di riconoscimento dell’assegno di invalidità; ne conseguiva l’incompatibilità dei due atteggiamenti dello stesso ente previdenziale, che in sede amministrativa aveva confermato la prestazione, mentre in sede giudiziaria l’aveva contrastata; una tale incompatibilità di situazioni non poteva non risolversi con la prevalenza dell’esito del procedimento amministrativo, nel corso del quale l’ente previdenziale aveva sostanzialmente manifestato la volontà di riconoscere una volta per tutte la prestazione in esame, per cui veniva a cessare anche il suo interesse a resistere in giudizio.

Il motivo è infondato.

Invero, come questa Corte ha già avuto modo di esprimersi (Cass. sez. lav. n. 293 del 12/1/1995), "il riconoscimento dell’assegno d’invalidità, effettuato dall’I.N.P.S. in sede amministrativa durante la pendenza del procedimento giudiziario concernente quella prestazione, non determina la cessazione della materia del contendere, stante la persistenza dell’interesse dell’assicurato ad ottenere con il giudicato un accertamento incontestabile del proprio diritto ed attesa altresì la persistenza dell’interesse dell’istituto assicuratore a vedere accertata – in maniera del pari incontestabile e senza necessità del ricorso all’esercizio dei poteri di autotutela – l’insussistenza del medesimo diritto, in ipotesi erroneamente riconosciuto.(Conformi Sezioni Unite: N. 1352 del 1987) In definitiva, fin quando persiste, come nel caso in esame, un interesse dell’ente previdenziale a sentir accertare in sede giurisdizionale in maniera incontestabile l’insussistenza del diritto dell’assistito al conseguimento della prestazione di invalidità, sulla scorta delle norme di legge che ne disciplinano i relativi requisiti di accesso e di erogazione, non può configurarsi una sopravvenienza della cessazione della materia de contendere per il solo fatto che lo sviluppo amministrativo della vicenda abbia registrato nel frattempo un risultato favorevole all’istante, non potendo l’esito di questo far venir meno l’interesse primario dell’istituto previdenziale al conseguimento di una pronuncia di accertamento definitiva sulla insussistenza del diritto vantato dall’assistito.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta omissioni e contraddizioni della motivazione.

In particolare A.A. contesta l’ammissione della nuova consulenza tecnica d’ufficio da parte del giudice d’appello, la laconicità delle motivazioni poste a base del rinnovo delle operazioni peritali ed il fatto che il medesimo giudice d’appello abbia condiviso te conclusioni della seconda relazione tecnica rispetto a quelle della relazione peritale di prime cure.

Il motivo è infondato.

Infatti, rientrava nei poteri della Corte valutare l’ammissibilità del mezzo istruttorie e tale potere è stato correttamente esercitato avendo la Corte territoriale tenuto conto delle critiche mosse dall’ente previdenziale alla relazione peritale di primo grado, dopo averle giudicate valide e puntuali. In maniera altrettanto congrua, seppur sintetica, il giudice d’appello ha ritenuto adeguatamente motivate le conclusioni cui è giunto il perito di secondo grado, dopo averne apprezzato l’oggettività, in quanto conseguite all’esito della visita dell’assistito e dell’esame della documentazione medica sottoposta al suo vaglio, elementi, questi, che gli avevano consentito di verificare che le patologie riscontrate a carico del periziato e puntualmente indicate non gli avevano significativamente ridotto la capacità lavorativa.

D’altra parte, non va dimenticato che "in tema di giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-forma le, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze dei processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).

Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base. (Nella specie la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso in quanto che la ricorrente si era limitata a riproporre le proprie tesi sulla valutazione delle prove acquisite senza addurre argomentazioni idonee ad inficiare la motivazione della sentenza impugnata, peraltro esente da lacune o vizi logici determinanti)." (Cass. Sez. 3 n. 9368 del 21/4/2006; in senso conf. v. anche Cass. sez. lav. n. 15355 del 9/8/04).

Nemmeno coglie nel segno la censura con la quale si contesta il fatto che il giudice d’appello ha dato preferenza alle conclusioni del perito di secondo grado. In effetti, allorquando il giudice di merito fondi, come nel caso in esame, la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, facendole proprie, perchè i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza di merito, censurabile in sede di legittimità, è necessario che essi siano la conseguenza di errori dovuti alla documentata devianza dai canoni della scienza medica o di omissione degli accertamenti strumentali e diagnostiche dai quali non si possa prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi.

Orbene, sotto questo specifico aspetto, non è sufficiente, per la sussistenza del vizio di motivazione, la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del CTU e quella della parte circa l’entità e l’incidenza del dato patologico, poichè in mancanza degli errori e delle omissioni sopra specificate le censure di difetto di motivazione costituiscono un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico e si traducono in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 7341/2004).

E’, infatti, da rilevare che nella fattispecie alla valutazione del consulente tecnico d’ufficio recepita dal giudice di appello il ricorrente ha contrapposto un diverso apprezzamento della entità delle patologie riscontrate a suo carico, senza evidenziare alcuna specifica carenza o deficienza diagnostica o errore scientifico, bensì limitandosi ad esprimere una diversa valutazione del medesimo quadro patologico.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Nulla va disposto in ordine alle spese di questo giudizio a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 326 del 2003, atteso che il ricorso introduttivo fu depositato in data antecedente all’entrata in vigore di quest’ultima normativa.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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