Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-04-2011) 10-06-2011, n. 23397

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con sentenza del 11/03/2010, la Corte di Appello di Reggio Calabria confermava la sentenza pronunciata in data 7/04/2009 con la quale il Tribunale della medesima città aveva ritenuto B. K. responsabile dei delitti di rapina aggravata, sequestro di persona e tentato omicidio ai danni di G.G. della quale era badante. p.2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputata, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

1. VIOLAZIONE DEGLI artt. 56 – 575 c.p. "per avere il Collegio errato nell’accertamento dei presupposti previsti dalla legge per la configurabilità della fattispecie in contestazione … occorreva soffermarsi sulle condotte che l’odierna ricorrente ha posto in essere nella loro globalità". 2. violazione DEGLI artt. 62 bis, 132, 133 e 69 c.p. per avere la Corte territoriale pretermesso "un’adeguata valutazione degli indici prescritti dall’art. 133 c.p. relativi alla capacità a delinquere dell’imputato", nonchè la scarsa intensità della spinta criminogena, l’inidoneità della stessa a permanere nel tempo e la personalità di essa ricorrente che non era gravata da alcun precedente penale.

3. ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ dell’impugnata sentenza "nella parte dell’apparato motivazionale". p.3. Tutti e tre i motivi vanno ritenuti manifestamente infondati essendo generici ed aspecifici. p.3.1. Infatti, quanto al primo motivo, non è chiaro cosa l’imputata intenda con l’osservazione secondo la quale "occorreva soffermarsi sulle condotte che l’odierna ricorrente ha posto in essere nella loro globalità": le sentenze in atti (sia quella di primo che di secondo grado), al contrario, hanno ampiamente ricostruito i fatti e la condotta dell’imputata ritenuta idonea ad integrare, sia sotto il profilo psicologico che materiale, i contestati reati. p.3.2. Quanto alla seconda censura, va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, entrambi i giudici di merito hanno preso in esame tutti gli elementi di cui agli artt. 132 e 133 c.p. ed hanno concluso, alla stregua di puntuali riscontri fattuali, che la l’imputata non era meritevole, benchè incensurata, delle attenuanti generiche. Si tratta di un accertamento di fatto che, in quanto congruamente motivato, si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità. p.3.3. Infine, il terzo motivo (nei termini testuali sopra riportato) è, in pratica, incomprensibile non avendo l’imputata chiarito le ragioni per le quali la motivazione sarebbe contraddittoria e/o illogica.
P.Q.M.

DICHIARA Inammissibile il ricorso e CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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