Corte di Cassazione, Sezione Tributaria – Ordinanza 18 novembre 2010 n. 23333. “Nella notificazione ai sensi dell’art. 139 comma 2 c.p.c. la qualifica di addetto alla ricezione si configura come presunzione legale iuris tantum”.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Ordinanza 18 novembre 2010, n. 23333
Svolgimento del processo
Nella causa indicata in premessa, nella quale la parte erariale ha resistito con controricorso, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
"Con l’unico motivo, ai fini dell’ammissibilità e tempestività del ricorso, la ricorrente eccepisce la nullità della notificazione dell’appello avverso la sentenza della C.T.P.. Assume di aver avuto conoscenza dell’avvenuta notifica di esso e della conseguente emanazione della sentenza di appello solo a seguito dell’instaurazione nei suoi confronti del procedimento di riscossione.
Sostiene che la relata di detto appello attesta che la consegna dell’atto è stata effettuata in Roma, nel domicilio eletto presso il difensore costituito in primo grado mediante "consegna a persona addetta alla ricezione atti"; che tale dizione non consentiva d’individuare il soggetto ricevente con conseguente assoluta incertezza sulla persona cui l’atto è stato notificato; produce il libro matricola dei dipendenti dello studio da cui non emergerebbe l’inesistenza di un addetto alla ricezione atti riconducibile all’impiegato indicato nella relata, la cui firma è illeggibile, incomprensibile ed incerta.
Questa Corte ha avuto modo di statuire che, in caso di notificazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di allegare e provare l’inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate, ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (Cass. n. 16164/03); che la validità della notificazione eseguita ai sensi dell’art. 139 c.p.c., non può essere contestata sulla base del solo difetto della qualifica di dipendente del destinatario, dichiarata dal consegnatario, posto che, in questi casi, è sufficiente, ai fini della validità della notifica, lo stesso fatto in sé che, all’indirizzo indicato, sia reperita dall’ufficiale giudiziario una persona idonea, la quale si dichiari addetta a ricevere l’atto per conto del destinatario (Cass. n. 11675/02); che, sempre rispetto alla notifica ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2, l’invalidità della stessa non può essere sostenuta sulla base del solo difetto di rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario e destinatario, essendo, invece, sufficiente che esista tra i due una relazione idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto, come si desume dalla generica qualifica di "addetto" richiesta dal legislatore (Cass. n. 1605/05). Da tale contesto interpretativo, si desume il principio che, nell’ipotesi in cui una persona riceva la notifica della copia di un atto dichiarandosi addetto dal destinatario a tale mansione ed in detta veste venga indicato sull’originale che riporta la relata dell’Ufficiale giudiziario procedente, ricorre la presunzione legale (iuris tantum) della qualità dichiarata, la quale, per essere vinta, abbisogna di rigorosa prova contraria da fornirsi dal destinatario, e la cui carenza comporta, in tema di adempimenti, l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 139 c.p.c., comma 2, e non quella speciale fissata dal comma 4, della medesima disposizione, in materia di notificazione a persone diverse dal destinatario (sent. n. 6622/1999). Il principio trova puntuale applicazione nel caso in esame. Non può costituire infatti idonea prova contraria, per superare la presunzione circa il possesso, da parte del ricevente, della dichiarata qualità di soggetto incaricato della ricezione dell’atto, la documentazione (copia libro matricola) riguardante i dipendenti, nel periodo contestato, dello studio del difensore domiciliatario Dott. ******** circa il mancato conferimento di siffatto incarico, in quanto proveniente dal soggetto avente interesse all’invalidazione della notifica, anche al fine di sottrarsi ad eventuale responsabilità (argomento desumibile da Cass. n. 24798/05). Né può assumere rilievo, al riguardo, l’illeggibilità della firma della relata, trattandosi di elemento non influente sull’individuazione del consegnatario dell’atto.".
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.
Il contribuente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, non intaccati da quanto asserito nella memoria della ricorrente, alla quale è allegata, a sostegno della nullità della sentenza impugnata, una denuncia-querela di falso presentata alla Procura della Repubblica in epoca successiva alla proposizione del ricorso per Cassazione; che tale atto è irrilevante non costituendo querela di falso a norma dell’art. 221 c.p.c. che pertanto, riaffermati i principi di diritto sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.2000 di cui Euro 1.000 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

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