T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., 13-06-2011, n. 1039 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il presente ricorso, notificato il 15 aprile 2004 e depositato il 5 maggio 2004, è stata impugnata la graduatoria dei candidati ammessi al percorso formativo del corso concorso epigrafato nella parte in cui la ricorrente risulta collocata in posizione non utile.

Essa lamenta, con primo motivo, mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e difetto di partecipazione, e con secondo motivo deduce che la Commissione esaminatrice, ai fini dell’attribuzione del punteggio per il titolo costituito dall’esperienza professionale nella categoria professionale "B" (paragrafo "Requisiti per l’ammissione", punto 2, del bando), avrebbe dovuto tenere in considerazione la decorrenza giuridica del suo inquadramento nella categoria, ampiamente antecedente a quella giuridica. Con terza censura lamenta che se il servizio da lei prestato prima dell’inquadramento nella posizione economica B1 non fosse valutabile come esperienza professionale, dovrebbe essere comunque riconosciuto come anzianità di servizio con conseguente attribuzione di punti 4,25 invece di 3.

Si è costituita con memoria di stile l’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intimate, chiedendo la reiezione della ricorso.

All’udienza fissata per la decisione sulla domanda cautelare, la trattazione della causa è stata rinviata a data da destinarsi.

Successivamente l’Amministrazione ha compilato una nuova graduatoria in attuazione della sentenza n. 12060/04 del TAR Lazio relativa ad un giudizio sul medesimo concorso, e per effetto di tale revisione alla ricorrente sono stati tolti sette punti con la conseguente retrocessione al posto n. 626, con ventiquattro punti. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per motivi aggiunti, notificato il 12 maggio 2005 e depositato il 27 maggio 2005, lamentando che la citata sentenza del TAR Lazio non le sarebbe opponibile poiché è rimasta estranea al giudizio.

All’udienza dell’11 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2.1 La censura di cui al primo motivo è priva di pregio poiché le garanzie procedimentali, come previsto dall’art. 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, non si applicano nei procedimenti diretti alla formazione di atti generali quale quello in esame.

2.2 Deve essere respinto anche il secondo motivo poiché il bando di concorso, alla voce "Requisiti per l’ammissione", punto 2, prevedeva espressamente che ai fini della procedura concorsuale fosse rilevante la permanenza nella posizione economica entro la categoria professionale B, come chiarisce anche la nota della Direzione centrale del personale dell’Agenzia delle entrate del 21 ottobre 2003, prot. 169729.

2.3 Quanto al terzo motivo, il bando espressamente prevedeva alla voce "Titoli valutabili per la formazione della graduatoria per l’ammissione al corso formativo", sub b) "Anzianità di servizio" che per tale requisito potessero essere attribuiti al massimo punti tre. La richiesta formulata dalla ricorrente di ottenere un punteggio maggiore contrasta quindi con le previsioni della legge speciale ed è pertanto infondata.

2.4 Il ricorso per motivi aggiunti, in disparte la sua improcedibilità che consegue alla reiezione del ricorso principale, si palesa infondato poiché la resistenza agli effetti della sentenza n. 12060/04 del TAR Lazio avrebbe dovuto essere svolta tramite l’opposizione di terzo, che la ricorrente non ha espletato. In ogni caso risulta che nel relativo processo sia stato correttamente integrato il contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami.

3. Per i motivi sopraesposti il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore delle parti resistenti costituite; nulla spese per i controinteressati non costituiti.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento di complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore delle parti resistenti costituite; nulla spese per i controinteressati non costituiti

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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