Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-04-2011) 10-06-2011, n. 23393

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 9.6.2010 la Corte d’Appello di Palermo Sezione Penale per i minorenni confermava la sentenza pronunziata in data 15.12.2009 dal Tribunale per i minorenni di Palermo nei confronti di L.P.G. condannato, alla pena ritenuta di giustizia per più reati di furto aggravato in danno di M.T.R. M., C.P., H.A.M., di ricettazione di due motocicli e di danneggiamento aggravato.

I giudici del merito avevano concluso per l’imputabilità dell’imputato, e per l’esclusione della diminuente di cui all’art. 89 c.p. e dell’attenuante del fatto di particolare tenuità con riguardo alla ricettazione dei due ciclomotori. La Corte d’Appello aveva condiviso il giudizio di responsabilità formulato dal giudice di primo grado con riguardo al concorso nel furto dell’autovettura di H.A.M. sulla scorta delle oggettive risultanze in atti, considerando del tutto inattendibili le dichiarazioni del minore e poco convincenti quelle di supporto della di lui madre.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa:

a. in violazione degli artt. 125, 192 e 546 c.p.p. in relazione all’art. 546 c.p.p.. Lamenta il ricorrente la mancata motivazione dei motivi di gravame. Contesta l’iter argomentativo della Corte con riguardo al giudizio di inattendibilità della madre dell’imputato e la mancata concessione della diminuente di cui all’art. 89 c.p.. b. in violazione degli artt. 125, 192 e 546 c.p.p. in relazione all’art. 546 c.p.p. e agli artt. 133 e 133 bis c.p.. Lamenta il ricorrente l’eccessività del trattamento sanzionatorio.

Il ricorso presentato dal L.P. è inammissibile.

Il primo motivo riproduce pedissequamente i motivi d’appello. E’ giurisprudenza pacifica di questa Corte che se i motivi del ricorso per Cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi d’appello senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perchè non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 c.p.p., lett. c). E’ evidente infatti che, a fronte di una sentenza di appello, come quella in esame, che ha fornito una risposta ai motivi di gravame la pedissequa ripresentazione degli stessi come motivi di ricorso in Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’Appello. Anche il secondo motivo è inammissibile in quanto la Corte territoriale, con argomentazione coerente e priva di vizi logici, ha dato contezza, in ordine all’entità della pena, degli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 c.p. e ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso Manda alla cancelleria per l’annotazione di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 3, a tutela degli imputati all’epoca minorenni.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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