Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-04-2011) 10-06-2011, n. 23413

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 24.7.2010, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo ha rigettato l’istanza di sostituzione della misura di custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari in una comunità terapeutica del B., indagato per una rapina pluriaggravata in un Ufficio postale. Il B. proponeva istanza di riesame, ma il Tribunale con sentenza del 6.10.2010 la rigettava rilevando che alla concessione di una misura come quella richiesta, essenzialmente fondata sullo spontaneo adempimento delle prescrizioni, ostavano i plurimi, gravi delitti contro il patrimonio (tre furti, sei rapine, un danneggiamento) e ben sei casi di porto d’armi in concorso, nonchè precedenti per evasione e per violazione di prescrizioni connesse a misure di prevenzione personale, si che la prognosi doveva essere decisamente negativa viste le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Ricorre il B. che rileva che il Tribunale era andato oltre il devoluto visto che le esigenze di eccezionale rilevanza non erano state mai menzionate nell’ordinanza del GIP; inoltre le modalità del fatto commesso non erano di certo allarmanti visto il carattere rudimentale della rapina commessa.
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Indipendentemente dalla circostanza per cui il Tribunale ha caratterizzato le esigenze cautelari come di eccezionale rilevanza, mentre il GIP così non le aveva espressamente qualificate, va ricordato che nell’ordinanza impugnata si è argomentato che alla concessione di una misura come quella richiesta essenzialmente fondata sullo spontaneo adempimento delle prescrizioni ostavano i plurimi, gravi delitti contro il patrimonio (tre furti, sei rapine, un danneggiamento) e ben sei casi di porto d’armi in concorso, nonchè precedenti per evasione e per violazione di prescrizioni connesse a misure di prevenzione personale, si che la prognosi doveva essere decisamente negativa.

La motivazione appare congruamente e logicamente motivata nè la circostanza (l’unica in realtà addotta a favore della sostituzione della misura) per cui la rapina commessa da ultimo non è stata realizzata attraverso un’arma in senso tecnico (ma con un tagliabalsa) può mutare in mood apprezzabile il quadro estremamente allarmante descritto dal Tribunale che rivela, fra l’altro, anche un’attitudine del ricorrente a sottrarsi alle misure coercitive o cautelari disposte nei suoi confronti, si che la prognosi negativa sull’adempimento agli obblighi degli arresti domiciliari si fonda su precedenti specifici in tal senso.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, cosi equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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