Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-04-2011) 10-06-2011, n. 23412

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 5.7.2010 il GIP presso il Tribunale di Marsala dispose la misura della custodia cautelare in carcere del B. indagato per rapina aggravata in un Ufficio postale ove lo stesso si era introdotto con il coindagato C.L. minacciando i dipendenti con un tagliaborse ed impossessandosi della somma di oltre 6.000 Euro. Posto che non sono contestati allo stato i gravi indizi di colpevolezza il Tribunale osservava in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari che l’avvenuta confessione aveva uno scarso valore nel dimostrare un atteggiamento di resipiscenza in quanto i fatti erano già stati acclarati.

Ricorre l’indagato che allega che al momento in cui era avvenuta la confessione il ricorrente non era stato ancora arrestato e che aveva offerto chiarimenti importanti sulle modalità del fatto.
Motivi della decisione

Il ricorso è assolutamente generico in quanto, nel contestare quanto accertato dal Tribunale e cioè che l’ammissione dei fatti da parte dell’indagato (cfr. gli indizi elencati nell’ordinanza impugnata) è avvenuta quando gli stessi erano già acclarati, non offre alcun elemento specifico per avvalorare la tesi in ricorso che invece il contributo fornito sia stato importante per ricostruire le modalità del gravissimo delitto per cui si indaga. Il ricorso quindi non solo solleva una questione di fatto ma allega circostanze opposte a quanto accertato nell’impugnata ordinanza, senza offrire alcun elemento a sostegno della tesi sostenuta.

Pertanto non sussiste alcuna contraddizione motivazionale nel provvedimento impugnato che appare congruamente argomentato e logicamente ineccepibile.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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