Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-04-2011) 10-06-2011, n. 23408

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del GIP del 29.8.2010 presso il Tribunale di Torino dispose la custodia cautelare in carcere di M.M..

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame, ma il Tribunale del riesame di Torino, con ordinanza del 26.10.2010, la respinse.

Il Tribunale rilevava che l’istanza di riesame era tardiva e che la nomina di altro difensore non consente la riapertura del termine.

Ricorre personalmente l’imputato che allega che il precedente difensore si era incaricato di presentare l’istanza di riesame ma non lo aveva fatto e di avere nominato altro difensore, che però di era sostanzialmente disinteressato della vicenda. Anche in altra precedente occasione il ricorrente non era stato messo in condizione di difendersi. Chiedeva la remissione in libertà per la mancata notifica della convalida dell’arresto e per mancanza di prova.

Altra memoria veniva prodotta dal ricorrente nella quale si allega la propria innocenza e l’impossibilità in cui si era trovato nel difendersi.
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile in quanto nè nell’originario ricorso nè nella memoria successivamente prodotta si allegano argomenti giuridici di sorta per contestare la ragione per cui si è dichiarata inammissibile l’istanza di riesame proposta e cioè la tardività della stessa. Il provvedimento impugnato ha già osservato che il mutamento di difensore non è circostanza idonea a sanare l’intervenuta tardività nella proposizione dell’istanza.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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