T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 13-06-2011, n. 968 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, il ricorrente, maresciallo capo pilota della Guardia di Finanza, percettore in quanto tale dell’indennità mensile di impiego operativo per attività di aeronavigazione di cui all’art. 5 della L. 23 giugno 1983 n. 78, fa valere in sostanza il diritto a percepire altresì la maggiorazione prevista dall’art. 5 comma 2 del DPR 31 luglio 1995 n. 394 a decorrere dal 1° dicembre 1995 con conseguente adeguamento del trattamento retributivo spettante.

La pretesa è infondata.

Le indennità di impiego operativo di cui si controverte sono contemplate dall’articolo 2 della suaccennata legge n. 78/83, che testualmente recita: "Al personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l’indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall’annessa tabella I per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati."

La maggiorazione del trattamento economico in questione è stata, poi, prevista dall’ugualmente accennato articolo 5 del DPR 31 luglio 1995 n. 394 che, al primo comma, ha modificato gli importi della indennità di impiego operativo di base (di cui alla tabella I allegata alla legge n. 78 del 1983) e, al secondo comma, ha previsto che "per il personale che anche anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma e 7 della legge 23 marzo 1983 n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983 n. 78".

La tesi dell’Amministrazione è che la maggiorazione di cui all’art. 5, II comma del DPR n. 394/95 si applica esclusivamente al personale che percepisce gli importi di cui alla tabella I – riportata al primo comma dell’articolo indicato (indennità di impiego operativo di base) -, situazione non rinvenibile nei confronti del ricorrente il quale dichiaratamente percepisce il ben più consistente importo di cui alla tabella II allegata alla suddetta L. n. 78/83 (relativa appunto alla indennità mensile di aeronavigazione).

Tale tesi – confortata, peraltro, dall’orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi, dal quale non sussistono motivi per discostarsi (cfr., da ultimo, CdS, IV, 15.7.2008 n. 3548; TAR Roma, I, 9.2.2009 n. 1317; II, 17.12.2008 n. 11645; TAR Firenze, I, 3.4.2008 n. 484; TAR Napoli, VI, 4.8.2007 n. 9727; TAR Milano, III, 31.1.2007 n. 162, e infine, di questa Sezione, n. 3662/09) – appare condivisibile perché la ratio della norma è quella di garantire una maggiorazione dell’indennità operativa di base al personale non più impegnato in particolari impieghi retribuiti con altre indennità, allo scopo di consentire il godimento di una quota proporzionata al numero di anni di servizio prestati nelle condizioni di impiego operativo (non a caso la norma si riferisce non già al personale "che presti servizio", cioè ora, bensì al personale "che abbia prestato servizio", vale a dire nel passato, ma ora non più, nelle condizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, e cioè che abbia a suo tempo percepito alcuna delle indennità specialistiche in detta L. n. 78/83 previste, trovandosi ora viceversa destinatario della sola indennità di base, di importo cioè sensibilmente minore).

Il che significa che l’indennità operativa di base maggiorata assolve ad una funzione meramente perequativa in favore di coloro che, avendo prestato in passato servizi che comportano l’attribuzione di una indennità speciale, superiore a quella operativa di base (i servizi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 78/83), ritornando a percepire solo quella di base perdono parte dei loro emolumenti. Peraltro, la maggiorazione di cui al secondo comma, essendo attribuita in relazione agli anni di servizio prestati in impieghi particolari (fino a 20 anni), potrebbe essere complessivamente maggiore della nuova indennità speciale spettante: in tal caso supplisce l’ulteriore meccanismo perequativo consistente nella possibilità di optare per il suo mantenimento, così come prevede l’art. 4, comma 2, del DPR 16 marzo 1999 n. 255, in base al quale il personale militare che cambi condizione di impiego può optare tra l’indennità speciale spettante nella nuova posizione e "qualora più favorevole" l’indennità operativa di base maggiorata ex art. 5, comma 2, del DPR 394/95. Il tutto a conferma delle conclusioni sin qui raggiunte, dato che la possibilità di opzione in tale ultima norma prevista presuppone necessariamente che la maggiorazione de qua si applichi soltanto all’indennità di base (cfr., sul punto la sopra ricordata pronuncia milanese n. 162/07).

Come precisato poi nella ricordata pronuncia di questa Sezione n. 3662/09, l’attribuzione della maggiorazione a coloro che già percepiscono una speciale indennità maggiorata, superiore a quella operativa di base, si porrebbe fra l’altro in contrasto col divieto di cumulo delle indennità di cui all’articolo 17, I comma della legge n. 78/83, che espressamente dispone che "Le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge non sono cumulabili fra loro".

Dopo quanto si è detto in ordine alla interpretazione che si deve fornire, sia sul piano letterale (il personale…che abbia prestato servizio.. in passato… ma ora non più), che logico -sistematico (si è visto l’intento perequativo della norma) è poi da precisare infine che, contrariamente a quanto si ipotizza, nessun rilievo vincolante può attribuirsi, ai fini della presente decisione, alla disposizione di cui all’art. 3, comma 72, della legge 24.12.2003 n. 350 – legge finanziaria per il 2004 – la quale, evidentemente spinta dall’intento di porre fine a talune "costose" (errate) interpretazioni del ricordato art. 5 DPR n. 394/95 favorevoli alla tesi del ricorrente (e da questi ovviamente richiamate) ha ritenuto di dover recare una interpretazione autentica dell’articolo 5 del DPR n. 394/95 chiarendo espressamente che le maggiorazioni di cui al secondo comma spettano esclusivamente ai percettori della sola indennità operativa di base.

Ne segue in via consequenziale, come ammette del resto lo stesso ricorrente, nel caso in cui, come di fatto avviene, alla soluzione negativa si pervenga a prescindere dalla sopravvenuta disposizione "interpretativa", l’irrilevanza altresì delle sollevate questioni di incostituzionalità della disposizione in questione, con riguardo, in via generale, ai principi di ragionevolezza, adeguatezza retributiva ed efficienza dell’attività amministrativa da un lato ( artt. 3, 36 e 97 Cost.), e, in particolare, al principio di autonomia della contrattazione sindacale di cui è frutto il DPR n. 394/95, autonomia che neppure una legge dello stato potrebbe incidere.

Senza aggiungere che, come si è constatato, era stata proprio la stessa autonomia sindacale, con il DPR n. 255/99, a conferma di quanto si sostiene, ad "interpretare" nel senso che si è visto il ricordato art. 5 DPR 394/95.

Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso si rivela, pertanto, infondato, dal che ne segue la sua reiezione.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *