Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-04-2011) 10-06-2011, n. 23383

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Venezia con sentenza del 18.10.2010 confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Treviso del 26.11.2009 di condanna del ricorrente alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa per concorso in rapina e porto in luogo pubblico di un taglierino. Si tratta della rapina in un Istituto bancario di (OMISSIS). Veniva originariamente fermato per tale rapina M.S. che ammetteva di aver compiuto il fatto e riferiva di averlo fatto con un complice di cui però non rivelava il nome. I fotogrammi della rapina venivano inviati ai C.C. di Andria che identificavano il R.. Veniva disposta una perizia che accertava che i fotogrammi relativi al secondo rapinatore corrispondevano ai dati segnaletici del ricorrente.

Inoltre nelle dichiarazioni rese dal M. utilizzabili stante il rito scelto era stato affermato che a compiere la rapina era stato un soggetto proveniente da (OMISSIS) come effettivamente era il ricorrente.

Nel ricorso si deduce con il primo motivo che le dichiarazioni del M. non erano utilizzabili in quanto rese senza l’assistenza del difensore.

Con il secondo motivo si rileva che mancava totalmente la prova che il secondo rapinatore fosse il ricorrente; nessuna importanza poteva essere attribuita ai vestiti indossati in quanto si trattava di vestiti di larghissima diffusione, le dichiarazioni del M. non erano utilizzabili.
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Circa la prima doglianza l’eccezione è incompatibile per il rito abbreviato prescelto dal ricorrente (cass. n. 18064/2010, cass. n. 48508/2009, cass. n. 40050/2008).

Circa il secondo motivo va ricordato che gli elementi ritenuti dalla Corte territoriale provanti la responsabilità del ricorrente sono i seguenti; i fotogrammi della rapina sono stati inviati ai C.C. di Andria che hanno identificato ed è stata disposta una perizia che ha accertato che tali fotogrammi relativi al secondo rapinatore (oltre al M. confesso) corrispondevano ai dati segnaletici del ricorrente. Infine il M. ha affermato che a compiere la rapina era stato un soggetto proveniente da (OMISSIS) come effettivamente era il ricorrente. La motivazione appare congrua e logicamente coerente, mentre le censure sono di mero fatto e del tutto generiche;

sull’utilizzabilità delle dichiarazioni del M. si è già detto supra.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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