T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, Sent., 13-06-2011, n. 175 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il presente giudizio è proposto ai sensi del combinato disposto degli articoli 31 e 117 del c.p.a.

2. Con atto ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, il ricorrente – maresciallo dell’Aeronautica Militare in forza presso il Teleposto meteo di Passo Rolle nel Comune di Siror, in Provincia di Trento – ha agito in giudizio affinché sia accertata l’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione formatosi sulla sua istanza volta all’accertamento della dipendenza da causa di servizio di una patologia certificata, conseguente ad una caduta sulla neve ghiacciata avvenuta il giorno 13 marzo 2009, a causa delle avverse condizioni del tempo, durante il turno di servizio a Passo Rolle.

L’interessato ha allegato di aver presentato, il 4 agosto 2009, apposita istanza al Dirigente del Teleposto di Passo Rolle, il quale ha provveduto ad inviarla alla Direzione del Centro nazionale meteorologia e climatologia aeronautica di via Pratica di Mare a Pomezia Terme (Roma). Egli sostiene di non aver ricevuto, da allora, alcuna comunicazione da parte delle preposte Autorità.

Il ricorrente ha pertanto chiesto che questo Giudice dichiari l’illegittimità del silenzio serbato sulla sua istanza e ordini all’Autorità amministrativa di dare riscontro alla stessa.

3. Nei termini di legge si è costituita in giudizio l’Amministrazione statale intimata, per mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, che ha chiesto la reiezione del ricorso perché infondato nel merito, posto che il Centro nazionale di meteorologia e climatologia aeronautica si sarebbe attivato, dapprima inviando l’istanza del ricorrente alla Commissione medico ospedaliera competente (la quale il 21 giugno 2010 ha sottoposto l’interessato a visita medico legale) e, successivamente, il 29 settembre 2010, al Comitato di verifica per le cause di servizio. Ad oggi pertanto, sarebbe in attesa di detto parere, obbligatorio e vincolante, al fine di potere decretare l’eventuale dipendenza da causa di servizio dell’infermità lamentata (cfr. documentazione dell’Amministrazione depositata in data 22.2.2011).

4. Con ordinanza collegiale n. 243, depositata il 10.2.2011 e comunicata al ricorrente il giorno 12 febbraio e all’Amministrazione intimata il giorno 16, delibata sul rilievo che il luogo di servizio del ricorrente è situato nel territorio della Provincia di Trento, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione I, ha rilevato la sua incompetenza territoriale ed ha dunque disposto la trasmissione del fascicolo di causa al T.R.G.A. trentino.

5. In data 11 marzo 2011 il difensore del ricorrente ha depositato presso la Segreteria di questo Tribunale una nuova istanza di fissazione dell’udienza camerale per la trattazione del ricorso ed una memoria. Il giorno 31 dello stesso mese di marzo egli ha notificato e depositato un’istanza di riassunzione del gravame.

Il giorno 27 aprile si è ricostituita in giudizio l’Amministrazione statale intimata, per mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento.

6. Alla camera di consiglio del 9 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

7a. Prima di affrontare il merito della questione sottoposta al Tribunale, il Collegio intende verificare la ritualità della riassunzione della causa alla luce di quanto disposto dell’art. 16, comma 2, del c.p.a., il quale testualmente recita: "Il difetto di competenza è rilevato, anche d’ufficio, con ordinanza che indica il giudice competente. Se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa è riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo segue davanti al nuovo giudice".

In difetto di un’esplicita indicazione nella riportata disposizione delle modalità con le quali deve essere "riassunta" la causa, il Collegio deve pregiudizialmente stabilire quale atto debba essere posto a tal fine a carico della parte, da eseguirsi entro il prescritto termine perentorio che decorre dalla comunicazione dell’ordinanza che, declinando la competenza, ha indicato il giudice competente. Nel caso in esame, infatti, come più sopra ricordato, entro detto termine il difensore del deducente ha presentato una nuova istanza di fissazione di udienza ma non avrebbe notificato un atto di riassunzione.

7b. Nel sistema previgente, fondato sull’art. 31, quarto comma, della legge 6.12.1971, n. 1034, la giurisprudenza – seppure non concordemente – aveva ritenuto che le parti, una volta avuta notizia della trasmigrazione del fascicolo d’ufficio, si dovessero costituire formalmente presso la segreteria del giudice ad quem nel termine perentorio di venti giorni da quella comunicazione. Ciò, conformemente alla disciplina del processo civile, in quanto l’art. 38, comma 2, c.p.c., stabilisce che le parti costituite possono aderire all’indicazione del giudice competente per territorio ma in questo caso devono riassumere la causa con atto espresso, munito dei requisiti previsti dall’art. 125 disp. att. c.p.c., entro un termine perentorio (cfr., da ultimo, C.d.S., sez. IV, 10.6.2010, n. 3705).

7c. Nell’attuate sistema, all’opposto, in presenza del nuovo "codice del processo amministrativo" il Collegio ritiene che la soluzione debba essere dapprima ricercata all’interno dello stesso e, dunque, oltre che nel già menzionato art. 16, anche negli artt. 79 e 80 che regolano gli istituti della sospensione e della riassunzione del processo sospeso.

Il comma 1 dell’art. 79 chiarisce che "La sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell’Unione europea". Su questo punto, l’art. 48 del c.p.c. dispone che i processi per i quali è chiesto il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 sono "sospesi" e che trattasi di una fattispecie di "sospensione necessaria" di cui all’art. 295 dello stesso c.p.c. A ciò consegue che una questione di competenza comporta che il processa debba intendersi formalmente "sospeso" e che tale situazione processuale comporti un onere di riassunzione a carico delle parti.

In forza del disposto dell’art. 39 del c.p.a., che rinvia al codice di procedura civile solo "per quanto non disciplinato dal presente codice", la disciplina dell’istituto della riassunzione in caso di sospensione del giudizio amministrativo non deve essere ricercata nel rito civile perché essa è espressamente disciplinata dal comma 1 dell’art. 80 c.p.a., laddove richiede la presentazione di una semplice istanza di fissazione di udienza e non un apposito atto notificato a tutte le altre parti come nel differente caso della riassunzione dopo un evento interruttivo (cfr., comma 3 dell’art. 80).

7d. In definitiva, pertanto, in base al combinato disposto degli artt. 16, comma 2, 79, comma 1, e 80, comma 1, del c.p.a., per la riassunzione del processo amministrativo davanti al giudice competente per territorio è sufficiente la mera presentazione dell’istanza di fissazione d’udienza al giudice indicato come competente dal Tribunale primo adito.

8. Passando ora all’esame del merito, il Collegio reputa che il ricorso sia fondato.

9. Occorre innanzitutto disattendere la tesi dell’Amministrazione intimata, secondo la quale il silenzio inadempimento non sussisterebbe poiché il Centro nazionale di meteorologia ha, con provvedimento formale, chiesto alla Commissione di sottoporre il deducente agli accertamenti sanitari e quindi inviato la pratica al Comitato di verifica per le cause di servizio (CoViCS) per gli adempimenti di competenza.

L’argomentare è infondato in quanto, come ha già messo in rilievo la giurisprudenza amministrativa, l’interesse all’impugnazione del silenzio non viene meno per il solo fatto che siano stati emessi uno o più atti endoprocedimentali ad effetti non satisfattivi (cfr., C.d.S., sez. IV, 1.3.2010, n. 1168 e le sentenze ivi citate).

10. Occorre qui anche premettere che i presupposti prescritti per la formazione del silenzio inadempimento, nella fattispecie disciplinata dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono i seguenti:

a) un’istanza prodotta dall’interessato;

b) l’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione;

c) la perdurante inerzia dell’Amministrazione decorso il termine per provvedere.

11a. Nel caso in esame il Collegio è dell’avviso che sussistano tutti i suddetti presupposti, in quanto, per quanto riguarda l’istanza sub a), essa si è concretizzata, come è stato già ricordato, nelle note dell’interessato e del Centro di Passo Rolle di data 4 agosto 2009.

11b. Per quanto concerne l’obbligo di provvedere, oltre che dai principi generali posti dalla legge 7.8.1990 n. 241, esso si evince testualmente dal D.P.R. 29.10.2001, n. 461, regolamento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio. Detto regolamento disciplina le varie fasi del procedimento, che si attiva dal momento della presentazione della richiesta, individuando precisi termini per ciascuna scansione temporale e differenziando la durata della procedura a seconda che l’Amministrazione ravvisi o meno una situazione di manifesta inammissibilità o irricevibilità della richiesta.

Come ha già rilevato la giurisprudenza amministrativa il citato D.P.R. n. 461 non prevede una norma specifica che stabilisca la durata complessiva della procedura, la quale deve dunque essere dedotta conteggiando la durata delle singole fasi, alcune obbligatorie altre eventuali, nelle quali si articola l’unitario procedimento (cfr., T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 12.3.2009, n. 1890 e 24.3.2009 n. 1974).

Comunque, l’art. 14, comma 2, del regolamento in esame, prevede espressamente che "Il provvedimento finale è adottato nel rispetto dei termini procedimentali previsti dal presente regolamento ed è notificato o comunicato, anche per via amministrativa, all’interessato nei successivi quindici giorni".

11c. Il regolamento n. 461 del 2001 ha dunque così strutturato l’iter procedimentale per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità lamentata dai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e dagli appartenenti alle Forze armate e di polizia, anche ad ordinamento militare:

– l’ufficio competente che ha ricevuto la domanda del dipendente, se non sussistono le pregiudiziali di cui al comma 2 dell’art. 5, la trasmette alla Commissione medica territorialmente competente entro trenta giorni, dandone comunicazione all’interessato (art. 5, comma 3);

– la Commissione medica deve effettuare la visita entro trenta giorni, redigendo processo verbale firmato da tutti i membri;

– detto verbale deve essere trasmesso all’Amministrazione competente entro quindici giorni dalla visita (cfr., art. 198 del D.Lgs. 15.3.2010, n. 66, recante il Codice dell’ordinamento militare);

– entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, l’Ufficio competente ad emettere il provvedimento finale lo invia al Comitato di verifica per la cause di servizio, con una relazione nella quale devono essere riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l’infermità o lesione e l’attività di servizio, nonché l’eventuale documentazione prodotta dall’interessato, al quale deve essere data comunicazione dell’avvenuta trasmissione entro i successivi dieci giorni (art. 7, commi 1 e 2);

– il CoViCS, a cui compete l’accertamento della dipendenza dell’infermità o lesione da fatti di servizio, si deve pronunciare entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti (art. 11, comma 2);

– detto Comitato, peraltro, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, può richiedere un accertamento sanitario supplementare ad una Commissione medica diversa, alla quale spettano i termini procedimentali sopra rammentati; in questo caso, il Comitato si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione del nuovo verbale medico (art. 11, comma 4);

– il parere del Comitato è comunicato entro quindici giorni all’Amministrazione competente, la quale deve pronunciarsi entro i successivi venti giorni (art. 11, comma 2, e art. 14, comma 1);

– entro lo stesso termine, se con motivate ragioni non ritiene di conformarsi al parere del Comitato, l’Amministrazione può richiedere un ulteriore parere allo stesso, che lo rende entro trenta giorni; in tal caso, l’Amministrazione adotta il provvedimento finale nei successivi dieci giorni, motivandolo conformemente al nuovo parere del Comitato (art. 14, comma 1);

– il provvedimento conclusivo è notificato o comunicato, anche per via amministrativa, all’interessato nei successivi quindici giorni (art. 14, comma 2).

12a. Ora, tornando ai fatti di causa, emerge innanzitutto che la Commissione medico ospedaliera di Padova, competente per la visita medica, ha visitato il sig. F. in data 21 giugno 2010 accertando l’esistenza dell’infermità ma ritenendola non lesiva della sua integrità psicofisica. La documentazione riguardante il deducente è stata quindi inviata in data 29 settembre 2010 al CoViCS il quale, come riferisce l’Amministrazione, deve ancora emettere il parere di competenza, a fronte di un termine per provvedervi pari a 60 giorni, decorrente dalla ricezione degli atti dall’Amministrazione, fatta salva la facoltà di disporre accertamenti sanitari ulteriori (cfr., nota ministeriale del 24.11.2010, prot. n. 224772, in atti dell’Amministrazione).

12b. A ciò consegue che si è concretizzato anche il presupposto sub c) del precedente punto 10, ossia la perdurante inerzia dell’Amministrazione essendo ampiamente trascorsi i termini di legge per la definizione del procedimento.

Il Collegio deve pertanto concludere affermando l’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza del sig. F. e, contestualmente, intimando all’Amministrazione della Difesa di provvedere su di essa, portando a completa e definitiva conclusione il complesso iter e definendolo con un provvedimento conclusivo da adottarsi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione a cura del ricorrente, ove anteriore.

Detto termine di sessanta giorni, tenuto conto che il comma 2 dell’art. 117 del c.p.a. prevede che "di norma" il termine per provvedere non sia superiore a trenta giorni, appare al Collegio congruo, non solo e non tanto in relazione agli oggettivi adempimenti ancora da compiere ed ai relativi tempi tecnici, ma soprattutto per evitare al ricorrente un’eventuale, ulteriore azione per l’ottemperanza alla presente decisione.

13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate – tenuto conto di quanto già delibato in occasione della precedente, analoga vertenza risolta con la sentenza di questo Tribunale 30.5.2011, n. 165 – in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 49 del 2011, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Centro nazionale di meteorologia e climatologia militare di provvedere sull’istanza del ricorrente definendo, con provvedimento finale espresso, il procedimento avviato entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, con espressa avvertenza che in caso di perdurante inerzia si adotteranno tutti i provvedimenti di competenza, non esclusa la circostanziata segnalazione alle competenti Autorità Giudiziarie penale e contabile.

Condanna l’Amministrazione della Difesa al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di Euro 1.500 (millecinquecento), oltre a I.V.A. e C.N.P.A. ed al 12,5% sull’importo dei diritti e degli onorari a titolo di spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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