Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-03-2011) 10-06-2011, n. 23407

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di L’Aquila con sentenza del 7.10.2010 dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal S.A. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data 11.4.2005 con la quale il S. veniva condannato alla pena di mesi uno e gg. 10 di reclusione ed Euro 140,00 di multa per il reato di cui all’art. 648 c.o..

La Corte rilevava che il ricorso era inammissibile essendo carente delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta e che quindi doveva considerarsi "aspecifico", essendosi il ricorrente limitato ad affermare solo che la pena era elevata.

Ricorre il difensore del S. che deduce che i motivi erano stati formulati alla luce del dibattimento di primo grado nel quale aveva assistito il S. e che comunque potevano essere proposti nuovi motivi.
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Il ricorso proposto in appello appare radicalmente viziato, come rilevato nella ordinanza impugnata, di "aspecificità" in quanto privo dell’esposizioni di fatto e di diritto a sostegno dell’impugnazione.

Peraltro "i motivi nuovi che possono essere presentati dalla parte che ha proposto impugnazione sino a 15 gg. prima dell’udienza di trattazione debbono consistere in una ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e di fatto che sorreggono la richiesta rivolta al Giudice" (cass. n. 14776/2004, cass. n. 90/1997), ragioni che quindi non possono essere esposte per la prima volta solo in tale sede.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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