Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-03-2011) 10-06-2011, n. 23380

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Milano con sentenza del 9.6.2010, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP di Como in data 2.12.2009, riduceva la pena inflitta al G. ad anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa per rapina impropria e lesioni personali. Il G. all’interno del supermercato UniEuro sottraeva un cellulare, ma venivo visto dalla commessa S. alla quale sferrava un pugno al torace, quindi si dava alla fuga rincorso da altro dipendente T.M. che affrontava e metteva in fuga. Sopraggiungeva il M.llo D. che infine lo bloccava.

La Corte territoriale riteneva corretta la qualificazione del fatto in quanto la sottrazione si era verificata, l’imputato si era impossessato del cellulare ed era uscito dal supermercato dandosi alla fuga. Solo l’accidentale imbattersi nel D. ne aveva consentito il fermo.

Ricorre l’imputato che allega che doveva contestarsi l’ipotesi del tentativo in quanto l’oggetto era certamente stato prelevato, ma sotto il costante controllo da parte dei dipendenti del supermercato.
Motivi della decisione

Il ricorso, state la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

La Corte territoriale ha già osservato che il cellulare era stato prelevato e che i dipendenti del supermercato erano stati neutralizzati anche con violenza dal ricorrente che si stava dando alla fuga che fu impedita solo dall’accidentale sopraggiungere del D.. Pertanto il controllo costante da parte dei dipendenti allegato in ricorso non ha riscontri nelle risultanze processuali. La motivazione congrua e logicamente motivata; mentre il ricorso ripropone una questione fattuale già esclusa con argomentazioni persuasive riscontrate con i dati processuali nelle precedenti fasi del processo.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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