CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE – 2 novembre 2010, n. 38454 – Pres. Di Virginio – est. Serpico. In materia di peculato.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Osserva

Avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Perugia in data 6-02-2008 con la quale era stato dichiarato non luogo a procedere nei confronti di P. F. in relazione al reato di peculato continuato di taluni oggetti a suo tempo da lui sequestrati a cittadini extracomunitari di cui aveva il possesso per ragioni del proprio ufficio di Maresciallo capo dei CC. in. servizio presso la stazione di Perugia-Fortebraccio, perché il fatto non sussisteva, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, a motivi del gravame, la violazione dell’art. 606 cpp., lett. b) in relazione all’art. 314 cp. per erronea applicazione della legge penale, non avendo colto la valenza antigiuridica della condotta dell’imputato evocando a sua scusante “il caos” che imperava nella gestione dei corpi di reato presso, la Stazione dei CC. in cui era in servizio all’epoca dei fatti. In particolare, il PG ricorrente segnalava l’evidente interversione del possesso delle cose mobili a suo tempo sequestrate, nell’aver omesso di trasferire immediatamente gli oggetti al competente Ufficio corpi-reato di Perugia, tenendoli a lungo nel suo ufficio di Fortebraccio dopo avere aperto la busta contenente tali oggetti, portandoseli con sé, una volta trasferito ad altra Stazione dei CC.
Il ricorso è fondato e va accolto, con il conseguente annullamento della impugnata sentenza, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Perugia (in persona di giudice diverso da quello che ha pronunciato tale sentenza, ex art. 623, lett. d) cpp.).
Va innanzitutto rilevata la tempestività dell’impugnazione del PG, avuto riguardo ai termini di legge per tale impugnazione ex art. 585 cpp., in relazione alla data di comunicazione/notificazione, desumibile in atti all’ufficio del PG di Perugia, del deposito della sentenza de qua.
Tanto premesso, non sembra che l’impugnata decisione abbia fatto corretto e motivato buon governo della lettura dei fatti in rapporto al titolo del reato contestato, pacifico essendo che, in tema di peculato, l’appropriazione della cosa mobile o denaro di cui il p.u. ha il possesso per ragioni del suo ufficio e/o servizio (come nella specie per le cose a suo tempo sequestrate dall’imputato nei confronti di terzi, secondo i termini del capo d’imputazione) si verifica tutte le volte che la condotta del soggetto attivo, pur essendo in condizione di assicurare la necessaria conservazione, tutela ed intangibilità ex adverso delle cosa mobile (e/o denaro) di cui ha il possesso per ragioni del suo ufficio o servizio, ricorre a condotte tutt’altro che compatibili con i predetti fini, come il trascurare il deposito degli oggetti o del denaro a termini di legge (presso competenti uffici preposti a tal fine), arrivando addirittura a portarli con sé, all’atto del trasferimento ad altra sede, a prescindere da intenti utilitaristici o meno, stante la necessaria indagine in punto di dolo, non utilmente scriminante per contingenti ragioni di inefficienza organizzativa dell’Ufficio di appartenenza del p.u.
In tali termini si impone una rivalutazione dei fatti in rapporto alla sussistenza del reato contestato, segnatamente riferito all’elemento psicologico dello stesso. Di tanto se ne vorrà fare motivato carico il giudice di rinvio, previo annullamento della decisione impugnata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Perugia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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